Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13312 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenta e difesa dall’avv.

Elena Finocchiaro, con studio in Livorno, Scali degli Olandesi

12, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze – Sezione staccata di Livorno), Sez. 23, n.

117/23/11 del 15 febbraio 2011, depositata il 13 ottobre 2011, non

notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 giugno 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Elena Finocchiaro per la ricorrente e l’avv. Paolo

Gentili per l’Avvocatura generale dello Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini IVA con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta dovuta a seguito della revoca delle agevolazioni “prima casa” in quanto l’abitazione di cui si tratta è collocata in area destinata a “ville con giardino” dal Piano Regolatore Generale: la contribuente opponeva che la destinazione di PRG era successiva alla costruzione dell’immobile in questione e, quindi, irrilevante.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, affermando l’inapplicabilità “retroattiva” del regolamento urbanistico e la necessità di far riferimento al tempo della costruzione (e non a quello dell’acquisto) e alla singole caratteristiche di lusso previste nel D.M. 2 agosto 1969 se riscontrabili nel caso. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che andava di contrario avviso a quello espresso dal giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza, la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. I due motivi di ricorso possono essere valutati congiuntamente essendo entrambi intesi ad una medesima censura, sia pur sotto differenti profili (violazione di legge e vizio di motivazione):

avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenere sufficiente, per determinare l’attribuibilità all’immobile di caratteristiche di lusso, che la previsione urbanista di area destinata a “ville con giardino” esistesse al tempo dell’acquisto, pur se la stessa non avesse preceduto il tempo della costruzione.

2. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti considerazioni.

3. Questa Corte ha avuto modo di affermare che: “In tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 1, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sè, a qualificare l’immobile come “di lusso”” (Cass. n. 2755 del 2012).

4. La sentenza impugnata fa coerente applicazione del suddetto principio e supporta la propria decisione con adeguata motivazione facendo riferimento specifico alle pronunce di questa Corte relative alla riconosciuta rilevanza del tempo dell’acquisto, e non di quello di costruzione, per la determinazione delle caratteristiche di lusso di un’abitazione. Un indirizzo al quale il Collegio intende dare continuità, pur essendo consapevole dell’esistenza di un precedente difforme, costituito dall’ordinanza della Sesta sezione civile n. 3080 del 2014, che in fattispecie analoga ha ritenuto doversi far riferimento al tempo della costruzione, costruendo tuttavia un’equazione tra collocazione urbanistica e caratteristiche tipologiche della costruzione che sembra in verità estranea al sistema normativo quale esso emerge dalla ricordata pronuncia n. 2755 del 2012.

5. Il Collegio intende, quindi, confermare quanto affermato dalla sentenza n. 5691 del 2014, con la quale questa Corte, intendendo dare continuità all’orientamento espresso dalla sentenza n. 13064 del 2006, ha stabilito che “l’art. 10 del citato D.M. (2 agosto 1969), secondo cui “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961”, non ha una funzione di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di “abitazioni non di lusso”, ma è volta a regolare, in via transitoria, l’unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all’entrata in vigore del decreto, o costruite successivamente, ma “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”, in quanto, solo tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti”.

5.1. Quindi la Corte, evidenziato che la ricordata disposizione ha esaurito la sua funzione, ha ribadito “il principio secondo il quale, al fine di stabilire la spettanza o meno dell’agevolazione de qua, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione “non di lusso” vigente al momento dell’acquisto, e non a quello della costruzione”, principio che “risponde ad evidenti criteri di ragionevolezza e di equità contributiva” (v. Cass. n. 10196 del 2016).

6. Nell’ipotesi che è oggetto specifico della controversia in esame è evidente il risultato sperequativo che si realizzerebbe ove a due unità immobiliari – entrambe collocate in area urbanistica destinata a “ville con giardino” secondo le previsioni di piano – si attribuissero le caratteristiche di lusso solo a quella che sia stata costruita dopo l’approvazione dello strumento urbanistico, e non anche a quella già costruita in precedenza ma insistente sulla stessa zona, pur godendo entrambe dei medesimi vantaggi di “arricchimento” per “accrescimento di valore” derivanti dalla collocazione delle stesse in “zona di pregio”. Tanto più che la (sola) collocazione di zona (e non anche specifiche caratteristiche costruttive) è secondo la norma la ragione dell’inclusione dell’abitazione tra quelle classificabili “di lusso”.

7. Pertanto il ricorso deve essere respinto. La particolarità della vicenda e le alterne vicende che l’hanno caratterizzata giustificano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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