Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13312 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO N. (OMISSIS) Z.P. in persona del curatore

avvocato P., autor. con provv. del Giudice Delegato in data

27/06/2006, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 11,

presso lo studio dell’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato SPINA, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento di Z.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio dep. il 15/06/2005 che aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso del fallimento avverso l’avviso di accertamento per IVA per l’anno 1990.

La CTR aveva ritenuto legittimo l’accertamento induttivo fondato su omessa dichiarazione iva e aveva valutate le rimanenze dichiarate dal contribuente al 32-12-1989 e detratte le merci rinvenute in sede d’inventario presumendo la cessione della differenza.

Si duole il ricorrente con tre motivi di violazione e falsa applicazione di legge e vizio motivazionale.

Il Ministero e l’Agenzia hanno resistito con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere previamente dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero non parte del precedente giudizio dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Le relative spese possono giustamente compensarsi essendosi la giurisprudenza chiarificatrice delle SS.UU. consolidata successivamente alla proposizione del ricorso.

Col primo motivo il fallimento deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 oltrechè vizio motivazionale in quanto l’ufficio iva in primo grado si era limitato a sollecitare l’accertamento della tempestività e ammissibilità del ricorso e ad assumere la fondatezza dell’accertamento onde le eccezioni e le domande proposte in appello erano nuove onde la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza (Cass. n. 14031/2006) ha ritenuto che la riproposizione, in appello, delle stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato è idonea ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art 53. Il motivo presenta palesi profili di inammissibilità non essendo state trascritte le ragioni difensive in primo grado e i motivi di appello che si assumono nuovi.

Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 in quanto l’Ufficio non aveva tenuto conto della dichiarazione di fallimento.

Il motivo, pur nella sua genericità, è infondato, non potendo certo sostenersi che la dichiarazione di fallimento precluda gli accertamenti relativi alla impresa in bonis che trovano contraddittore la curatela (e il fallito medesimo in caso di inerzia della curatela) V. Cass. n. 2910/2009.

Col terzo motivo la curatela deduce violazione artt. 2727 e 2729 c.c. deducendo che non si poteva procedere ad accertamento induttivo per il 1990 per un contribuente dichiarato fallito nel maggio dello stesso anno e omessa e contraddittoria motivazione laddove aveva ridotto le giacenze delle merci rinvenute in inventario.

Il motivo investe censure di fatto su cui la CTR ha adeguatamente motivato.

Invero la circostanza che siano state rinvenute solo una parte delle giacenze dichiarate (tale è l’operazione compiuta dalla CTR di sottrazione dei beni da inventario dalle giacenze dichiarate fa, correttamente, in base alla disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 presumere la cessione dei beni(presunzione che corrisponde ad una regola di esperienza) in mancanza della prova contraria dalla stessa norma prevista e che non risulta data.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero e compensa le relative spese. Rigetta il ricorso contro l’Agenzia e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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