Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13311 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8838/2009 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA

DE CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato COMOGLIO SILVIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTE Gianfranco, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PIEMONTE in persona del Presidente della Giunta Regionale n.

51-11242 del 14.4.09, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI Guido, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAVA ALESSANDRA, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

7.11.07, depositata il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Guido Romanelli che si

riporta alla memoria.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1. – D.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino pronunciata in data 7-11- 2007/19-2-2008 nella controversia con la REGIONE PIEMONTE per danni conseguenti a sinistro stradale che si assumeva provocato dall’attraversamento della sede stradale da parte di un cinghiale.

Detta sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla D. avverso la decisione di primo grado, dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della REGIONE in relazione all’azione ex art. 2043 c.c., esercitata nei suoi confronti dalla D..

1.1. Ha resistito al ricorso la REGIONE PIEMONTE, depositando controricorso.

2. – Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., regolarmente notificata.

2.1. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., si legge:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dall’art. 6 del cit. D.Lgs., in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Si rammenta che la formulazione del quesito di diritto di cui all’art, 366 bis c.p.c., deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da ciò consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati. Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31/03/2009, n. 7770). E ciò non è avvenuto nella specie.

3.1. Invero il primo motivo di ricorso – denunciante congiuntamente contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 – contiene plurime censure e, ciononostante, si conclude con un unico quesito, peraltro inadeguato, perchè si sostanzia in una generica istanza di decisione sull’esistenza del vizio denunciato, risultando privo di collegamento con la fattispecie concreta.

3.2. Anche il secondo e il terzo quesito, a corredo delle altre censure, incorrono per la loro genericità e astrattezza, nella sanzione di inammissibilità, nella sostanza demandando a questa Corte di accertare se vi sia stata o meno violazione di una serie di norme.

3.3. Non appare superfluo aggiungere che tutti i motivi – muovendo dal presupposto che il giudice di appello abbia ritenuto erronea la decisione di primo grado – travisano la ratio decidendi, la quale si basa, piuttosto, sulla considerazione che il Tribunale (pur impropriamente parlando di carenza di legittimazione passiva) aveva nella sostanza rigettato nel merito la domanda, escludendo la responsabilità della REGIONE per difetto di allegazione (prima ancora che di prova) dei presupposti costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c., con argomentazioni che non risultavano specificamente contrastate nell’atto di appello”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

2.1. Considerato che il ricorso non supera il vaglio dell’ammissibilità, si rivela inconferente la questione prospettata in memoria circa la pretesa mancanza di alcune pagine del controricorso nella copia notificata.

3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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