Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13311 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13311 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 27098-2007 proposto da:
F.P. DEI FRATELLI PRIMI SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA SAN LEO 48 C, presso lo studio
dell’avvocato BERNARDI ALESSIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CAMPO SALVATORE LORENZO giusta
delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 29/05/2013

t
è

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 78/2006 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 01/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 08/04/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE

FATTO E DIRITTO
Con avviso integrativo notificato il 28 ottobre 1997
(831567/97) l’Ufficio IVA di Varese contestava alla
S.r.l. F.P. dei F.11i Primi l’indebita detrazione di
32.413.000 per l’anno d’imposta 1992, oltre a pene pecuniarie e interessi di legge.

tendo sulla regolarizzazione di precedenti acquisti mediante autofatturazione, finiva per sanzionare una seconda volta – e senza che fossero intervenuti nuovi elementi – una vicenda già oggetto di precedente avviso
di rettifica (823219/96).
La CTP di Varese rigettava il ricorso; riteneva che
l’autofattura controversa fosse irregolare per omessa
indicazione, tra l’altro, delle generalità del fornitore delle merci alla contribuente. Quest’ultima in appello era nuovamente soccombente.
La CTR-Lombardia motivava la sua decisione ritenendo
che l’operato del fisco fosse legittimo perché solo con
l’accesso del 28 ottobre 1997 era emerso che, dopo la
notifica del p.v.c. della G.d.F. dal quale era scaturito il precedente avviso di rettifica 823219/96, la società F.P. dei F.11i Primi aveva tentato di regolarizzare tardivamente la propria posizione fiscale con
l’autofattura controversa e, comunque, non conforme alla prescrizioni di legge.
Proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la contribuente; il fisco si costituiva senza
controricorso ai soli fini della partecipazione
all’udienza di discussione.
Indi, l’Avvocatura dello Stato, con istanza del 16 ottobre 2012, chiedeva la declaratoria di estinzione del
processo avendo la direzione provinciale di Varese
dell’Agenzia delle Entrate comunicato, con nota dell’il
settembre 2012, che la contribuente aveva provveduto a
condonare regolarmente la vertenza ai sensi dell’art.39
c.12 D.L. 98/2011.
200727098_4.doc

1

La società impugnava l’avviso sostenendo che esso, ver-

Sennonché, in data 4 dicembre 2012, la difesa erariale
depositava anche precedente e diversa nota della stessa
direzione, in data 29 agosto 2012, contenente “diniego
della definizione della lite pendente” e affermante:
“Dai riscontri eseguiti, diversamente da quanto dichiarato, non risulta effettuato alcun versamento in pendenza di giudizio per l’avviso di rettifica IVA oggetto

Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la
produzione, nel giudizio di legittimità, di un documento con il quale l’amministrazione finanziaria comunica
la “regolarità della definizione della lite” e, in particolare, “che il ricorrente ha effettuato il pagamento
di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione” dà luogo alla estinzione del processo tributario, così accertando la intervenuta “definizione” della
pendenza fiscale a carico della parte contribuente.
Ciò comporta la caducazione di tutti i provvedimenti
resi nel processo relativo e, con riguardo all’efficacia delle sentenze di merito pronunciate nel corso del
giudizio, la fattispecie rinviene la sua completa regolamentazione nell’art.46 d.lgs. 546/92, dettato per i
“casi di definizione delle pendenze tributarie previsti
dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della
materia del contendere” e nel correlato art.16 c.8 della legge 289/02, in base al quale l’estinzione viene
dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici competenti, attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.
La declaratoria di estinzione, accertando la intervenuta “definizione” della pendenza fiscale, fa cadere le
pronunzie rese nel giudizio di merito (riguardo ad avvisi di accertamento, provvedimenti d’irrogazione di
sanzioni e ogni altro atto d’imposizione, ex co.3
art.16 cit.), non applicandosi la diversa regola di cui
all’art. 310 cod. proc. civ., in quanto il perdurare
degli effetti ivi previsto per le predette pronunce
contrasta con l’accertata definizione del rapporto fi200727098_4.doc

2

di definizione”.

REC:J.:`, T’ •
.-.:SENTE.
SENSI DEL
N. 13! TA

•-

scale oggetto delle stesse (Sez.5, Sentenza n. 18640
del 08/07/2008, Rv. 605333).
Circa il contrasto, esistente nella specie, tra il “diniego di definizione di lite pendente”, di cui alla nota del 29 agosto 2012, e la “comunicazione della regolarità di definizione della lite”, di cui alla nota
dell’il settembre 2012, è indubbio che entrambe le note
si riferiscono alla stessa soc. contribuente (P.IVA

01340700127), al medesimo atto di rettifica
(831567/97), alla medesima lite pendente (ricorso per
cassazione notificato il 22 ottobre 2007 avverso la
sentenza della CTR di Milano 78/45/06) e alla medesima
domanda di definizione (T93-000323/2012).
Dunque, la nota più recente, attestando successivamente
all’altra – e quindi per ultima – la regolarità della
definizione della lite, costituisce un implicito autoannullamento della precedente nota di diniego di definizione della medesima lite.
E’ appena il caso di ricordare che il provvedimento amministrativo illegittimo é annullato d’ufficio per ragioni d’interesse pubblico alla regolarità dell’azione
amministrativa e tenuto conto dell’interesse del destinatario (Art. 21-nonies LEGGE 7 agosto 1990, n. 241).
Nella specie il principio dell’efficacia assorbente e
risolutiva del “contrarius actus” trova piena applicazione e, ripristinando esso la legalità dell’azione amministrativa rispetto all’interesse privato inizialmente pregiudicato, non necessita di peculiare motivazio-

DEPOPTATO IN CANCELLERIA
LAS

MAE 222

ne.
La definizione condonistica della lite giustifica la

,

N

compensazione di tutte le spese processuali.
GoNA
P.Q.M.

La

Corte,

pronunziando

sul

ricorso,

dichiara

l’estinzione del processo per intervenuto condono, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le
spese di tutti i gradi.
Così deciso in Roma, l’ aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA