Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13311 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

K.V. e M.P., elettivamente domiciliati in

Roma, via U. Bartolomei 23, presso l’avv. Stefania Saraceni, che

li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 45, n. 159/45/11 del 17 ottobre 2011,

depositata il 17 ottobre 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 giugno 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro con il quale veniva recuperata la maggior imposta dovuta per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, sul presupposto che si trattasse di una abitazione con caratteristiche “di lusso”, relativamente ad un immobile acquistato dai contribuenti, i quali, a fondamento della propria opposizione deducevano l’inapplicabilità del D.M. 2 agosto 1969, trattandosi di costruzione ultimata prima del 1967, e in ogni caso l’inapplicabilità dell’art. 6 dello stesso Decreto, trattandosi di alloggio padronale riconducibile alla fattispecie ivi prevista all’art. 5.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ritenendo applicabile il D.M. 2 agosto 1969, dovendosi a questo fine fare riferimento alla data di acquisto del bene (nel caso l’11 settembre 2006) e in particolare all’art. 6 del Decreto, non avendo parte contribuente fornito valida documentazione a sostegno della tesi relativa all’applicabilità dell’art. 5. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva invece applicabile l’art. 5 del Decreto, trattandosi di “villino”, che non poteva considerarsi “di lusso” perchè privo di un’area scoperta della consistenza richiesta dalla norma.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi. I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sul piano logico e tutti intesi, sostanzialmente, a denunciare sotto il profilo della violazione di legge, l’interpretazione che il giudice di merito ha dato del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, arrivando a ritenere che non possa considerarsi “di lusso” un “alloggio padronale” che abbia una superficie coperta di 336 mq. ed un’area pertinenziale scoperta di 1095 mq., in quanto l’art. 5 richiederebbe a questo fine che l’immobile sia rappresentato da “una casa composta di uno o più piani costituente unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200… ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”.

2. Il ricorso è fondato. Nel quadro normativo delineato dal D.M. 2 agosto 1969, sulle definizione delle caratteristiche “di lusso”, l’art. 6, che si riferisce alle (singole) “unità immobiliari” stabilisce che la sussistenza della superficie di una “singola unità immobiliare” che sia superiore ai 240 mq. (calcolata secondo le indicazioni contenute nel decreto stesso) è condizione sufficiente perchè l’abitazione possa definirsi “di lusso”.

2.1. Secondo l’orientamento espresso da questa Corte: “Ai fini fiscali devono essere considerate abitazioni di lusso, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, tutti gli immobili aventi una superficie utile complessiva maggiore di 240 metri quadrati, a nulla rilevando che si tratti di appartamenti compresi in fabbricati condominiali o di singole unità abitative” (Cass n 23591 del 2012). Ciò significa che nel sistema normativo di cui al D.M. 2 agosto 1969 ai tini della definizione delle caratteristiche di lusso come riferite alla “estensione” della superficie dell’immobile l’art. 6 è la norma base.

3. La previsione di cui all’art. 5 del Decreto non contraddice (nè lo può per coerenza sistematica e per rispetto al principio di ragionevolezza normativa) la disposizione di cui all’art. 6: essa riguarda una fattispecie nella quale munita immobiliare” (o, se si vuole, la “singola unità abitativa”) costituisca (funzionalmente) un unico “alloggio padronale” e nel complesso abbia una superficie (relativamente all’area coperta) superiore a 200 mq. (oltre l’area scoperta, considerata a parte, ma integrante la fattispecie), purchè l’unità, singolarmente considerata, sia comunque di superficie inferiore ai 240 mq. (altrimenti scatterebbe la condizione prevista dall’art. 6).

4. La dimensione dell’area scoperta (in rapporto pertinenziale con l’alloggio padronale) assume rilievo se e in quanto la o le unità immobiliari (che compongano l’alloggio) abbiano (singolarmente considerate) un’area coperta di superficie inferiore a 240 mq.: e questo è il senso di quanto disposto da questa Corte con la sentenza n. 22121 del 2007, alla quale parte ricorrente si richiama.

5. La sentenza impugnata non è orientata a questo criterio ermeneutico, sicchè essa in accoglimento del ricorso, deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, per l’accertamento della reale consistenza dimensionale (riferita all’area coperta) dell’unità immobiliare che costituisce il c.d. alloggio padronale. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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