Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13311 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 02/07/2020, dep. 18/05/2021), n.13311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12951-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO RAGNI;

– ricorrente –

contro

Z.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 159/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria provinciale di bari, con sentenza n. 62/6/12 del 21 marzo 2012, pubblicata il 4 aprile 2012, pronunciando sul ricorso proposto dalla contribuente Z.R., nei confronti dell’Agente della riscossione, avverso la iscrizione di ipoteca, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, riguardo ai crediti non tributari (contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione), inerenti a dieci delle tredici cartelle di pagamento presupposte dalla iscrizione ipotecaria; e ha rigettato il ricorso nel resto, compensando le spese processuali.

2. – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 159/10/13 del 28 marzo 2013, pubblicata il 14 novembre 2013, favorevolmente scrutinando, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale, il gravame della contribuente, ha integralmente accolto il ricorso introduttivo.

3. – L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 13 maggio 2014.

4.- La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria, peraltro recependo, in premessa, la tesi della appellante, la quale aveva sostenuto in punto di diritto che l’ipoteca ” si configura (come) il primo passo dell’avvio della espropriazione forzata “, ha motivato l’accoglimento del gravame e del ricorso introduttivo della contribuente sulla base del rilievo della fondatezza del primo motivo dell’appello, ritenuto assorbente, circa la omessa produzione delle cartelle di pagamento presupposte dalla iscrizione ipotecaria impugnata e circa la carenza di ” prova della regolare notifica ” delle cartelle in parola.

2. – L’Agente della riscossione ricorrente sviluppa tre motivi di impugnazione.

2.1 – Col primo mezzo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19 recante disposizioni sul processo tributario.

La parte ricorrente censura: la Commissione tributaria regionale ha travalicato i limiti della propria giurisdizione la quale è circoscritta ai crediti di natura tributaria, in quanto, pur dopo aver dato atto in narrativa della parziale declinatoria della giurisdizione, ha riformato integralmente la sentenza appellata, annullando in toto la ipoteca e ordinandone la cancellazione “a carico e a spese” del concessionario intimato.

2.2 – Col secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, convertito in legge dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30; in relazione all’art. 116 c.p.c. (e in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26).

L’Agente della riscossione deduce che la contribuente, nel primo motivo del libello introduttivo, espressamente richiamato dalla commissione tributaria regionale, aveva dato atto della produzione della copia delle “relate di notifica” delle cartelle di pagamento, genericamente asserendo di contestarle sotto il profilo che si sarebbe trattato di mere copie, sprovviste di valore probatorio, in carenza del potere di controparte di certificarne la conformità agli originali; illustra, quindi, analiticamente per ciascuno dei carichi presupposti, le produzioni versate in prime cure, mediante copie munite della attestazione della conformità agli originali, dell’estratto del ruolo e dell’avviso di ricevimento delle raccomandate recanti gli estremi delle pertinenti cartelle di pagamento; censura che la Commissione tributaria regionale ha ignorato le produzioni in parola; soggiunge che, ai sensi del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, l’Agente della riscossione ha il potere di certificazione; che della notificazione delle cartelle di pagamento è stata offerta la prova ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26; che la attestazione di conformità fa prova fino a querela di falso.

2.3 – Col terzo motivo di impugnazione l’Agente della riscossione denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 50 e 77.

Il ricorrente censura il contrario assunto della Commissione tributaria regionale, negando che la iscrizione della ipoteca costituisca atto della esecuzione forzata e che, pertanto, esiga la notificazione del preventivo avviso di intimazione, là dove è esclusivamente subordinata al mero decorso del termine stabilito dalla L. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 1.

3. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

3.1 – Merita senz’altro accoglimento il primo motivo di impugnazione.

3.1.1 – La Commissione tributaria regionale ha espressamente dato atto, in narrativa, che la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione (a favore del giudice ordinario) in relazione ai “carichi di natura previdenziale e (alle) violazioni del codice della strada”, trattandosi di “crediti non tributari” (p. 2 della sentenza impugnata), e che l’Agente della riscossione intimato, con la memoria presentata il 31 gennaio 2013, aveva chiesto, tra l’altro, “di confermare il difetto di giurisdizione per le cartelle aventi a oggetto crediti previdenziali e sanzioni al codice della strada” (p. 3, ibidem).

Il dato che dieci (delle tredici) cartelle di pagamento presupposte dalla iscrizione ipotecaria concernano crediti di natura non tributaria (scilicet: contributi previdenziali e sanzioni pecuniarie per violazione della norma sulla circolazione stradale) è, per vero, assolutamente pacifico in giudizio.

3.1.2 – Orbene il giudice a quo è incorso nella denunziata violazione di legge in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 che circoscrive l’ambito della giurisdizione tributaria alle sole controversie “aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati (…) le sovrimposte, le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessì e ogni altro accessorio”.

La Commissione tributaria regionale, la quale doveva giudicare sulla impugnazione della iscrizione ipotecaria, soltanto in relazione alle tre cartelle di pagamento presupposte concernenti i carichi fiscali, ha infatti esorbitato dall’ambito della propria giurisdizione in quanto ha annullato in toto la ipoteca e ne ha ordinato la cancellazione anche in relazione ai crediti previdenziali e alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale.

In proposito è appena il caso di rammentare che esattamente in termini la giurisprudenza di legittimità h” ribadito il principio di diritto secondo il quale “con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria (…) ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (Sez. U -, ordinanza n. 17111 del 11/07/2017, Rv. 644920 – 01; cui adde Sez. U -, ordinanza n. 2090 del 30/01/2020, Rv. 656662 – 01).

3.1.3 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del primo motivo del ricorso, la cassazione della sentenza, in relazione al ridetto motivo, e, poichè non sono necessari al riguardo ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante declaratoria del difetto della giurisdizione della Commissione tributaria a favore del giudice ordinario, relativamente ai carichi presupposti inerenti ai contributi previdenziali e alle sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione.

3.2 – Fondato – e assorbente del terzo mezzo di impugnazione – è il secondo motivo del ricorso.

3.2.1 – Erroneamente la Commissione tributaria regionale, incorrendo nella falsa applicazione di norma di diritto, in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, ha supposto la necessità – ai fini del perfezionamento della relativa notificazione – della produzione delle (copie delle) cartelle di pagamento presupposte e ha addossato il relativo onere all’Agente della riscossione.

Soccorre il proposito il principio di diritto, affatto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in tema di notifica” della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento” (Sez. 5, sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 – 01; Sez. 3, sentenza n. 12883 del 26/06/2020, Rv. 658297 – 03; cui adde Sez. 3, sentenza n. 15/95 dei 29/01/2016, Rv. 641156 – 01; Sez. 3, sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 – 01).

3.2.2 – Alla stregua del superiore principio – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 34 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – conseguono l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo; la cassazione della sentenza impugnata anche in relazione ai ridetto motivo accolto; il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, – alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale accerterà se si sia validamente perfezionata la notificazione delle tre cartelle presupposte, concernenti i carichi tributari.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata; decidendo la causa nel merito, dichiara il difetto della giurisdizione della Commissione tributaria a favore del giudice ordinario, relativamente ai carichi presupposti inerenti ai contributi previdenziali e alle sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione; nel resto rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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