Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13310 del 31/05/2010
Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13310
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7018/2009 proposto da:
IMMOBILIARE STAC PLASTIC SRL, (già Immobiliare Stac Plastic s.n.c.
di Montini Vittorio & C), in persona dell’amministratore
unico e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI Alessandra,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO
ROSSOMANDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UP ENGINEERING SAS DI LANDO’ MAURIZIO & C, SNC (già Up
Engineering
s.r.l.);
– intimata –
L.M., nella sua qualità, per quanto occorrer possa sia
di unico socio accomandatario sia di legale rappresentante della UP
ENGINEERING SAS di LANDO’ MAURIZIO & C, (già Up Engineering
s.r.l.),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 133, presso
lo studio dell’avvocato BRAGAGLIA ROBERTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ARMENTANO MARCO, giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
IMMOBILIARE STAC PLASTIC SRL, UP ENGINEERING DI LANDO’ MAURIZIO &
C.
SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1249/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO
dell’8/02/08, depositata il 18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’avvocato Rossomando Matteo, difensore della ricorrente che si
riporta alla memoria;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
1.- La s.r.l. IMMOBILIARE STAC PLASTIC ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino pronunciata in data 8-2/18-9-2008 notificata il 30-1-2009 nella controversia con la s.a.s. UP ENGINEERING di LANDO’ Maurizio & C. Detta sentenza – previa conferma della decisione di primo grado, di rigetto delle domande dell’odierna ricorrente dirette alla declaratoria di inefficacia del contratto preliminare inter partes – ha, in parziale riforma, compensato le spese relative al primo grado del giudizio, compensando anche quelle di appello.
1.1. Ha resistito al ricorso L.M., nella qualità di socio unico e accomandatario della UP ENGINEERING, depositando controricorso contenente ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.
2. – Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., regolarmente notificata.
2.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:
“(…) 3. -Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui alL’art. 366 bis c.p.c., nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..
Invero entrambi i motivi di ricorso – denuncianti violazione di legge – si concludono con la formulazione di un quesito di diritto inadeguato, in quanto generico e astratto, privo di correlazione con la fattispecie concreta oggetto del motivo, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6420).
4. Avuto riguardo alla data della notificazione della sentenza, il ricorso incidentale è tardivo, incorrendo nella sanzione di inefficacia di cui all’art. 334 c.p.c., comma 2. Resta in ogni caso assorbito il ricorso incidentale condizionato”.
2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.
Invero la funzione propria di un quesito di diritto, a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (cfr. Cass. sez. un., n. 28054 del 2008; n. 26020 del 2008; n. 18759 del 2008; n. 3519 del 2008). In mancanza di ciò, la formulazione del quesito di diritto equivale ad un’omessa formulazione, siccome la norma, se detta una prescrizione di ordine formale, incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (cfr. Cass. Sez. un., n. 28054 e 26020/08, cit.).
Nella specie – contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente – la formulazione dei quesiti di diritto è meramente apparente, risolvendosi in una serie di interrogativi giuridici, generici e astratti, che difettano, del tutto, del requisito essenziale della specifica, diretta ed autosufficiente formulazione di un interpello alla Corte di cassazione sull’errore di diritto asseritamente commesso dai giudici del merito e sulla corretta applicazione della norma quale proposta nella specie dalla ricorrente.
3. – In definitiva il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale tardivo inefficace; assorbito quello incidentale condizionato.
Considerata la tardività del ricorso incidentale stimasi equo compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale tardivo, assorbito quello incidentale condizionato; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010