Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13310 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 02/07/2020, dep. 18/05/2021), n.13310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8420-2014 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA APOLLODORO

26, presso lo studio dell’avvocato NURI VENTURELLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, ORA AGENZIE DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,

elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA SALLUSTIO 3, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VIVIANA DE BELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 191/22/11 del 22 aprile 2013, pubblicata il 23 settembre 2013, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari la quale – sul ricorso proposto dalla contribuente D.L., avverso la iscrizione di ipoteca per l’importo di Euro 107.408,70 a suo carico – aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, in relazione a due (delle quattordici) cartelle di pagamento presupposte, recanti somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, irrogate per violazioni di norme sulla circolazione stradale; aveva ridotto l’ipoteca, in relazione alla cartella recante la somma di Euro 31.189,71 oggetto di sgravio nel corso del giudizio (in seguito all’accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella de qua, giusta sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 82/08/10 del 20 settembre 2010); aveva rigettato nel resto, in relazione, cioè, alle residue undici cartelle di pagamento presupposte li ricorso contro la iscrizione ipotecaria; e aveva compensato le spese processuali.

2. – La contribuente, mediante atto del 24 marzo 2014, ha proposto ricorso per cassazione. E, con memoria del 15 maggio 2020, ha insistito per l’accoglimento della impugnazione.

3. – L’Agente della riscossione ha resistito mediante controricorso del 5 maggio 2014.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione, succeduta ex lege, alla società concessionaria controricorrente (sciolta ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 1, convertito in legge con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225), si è costituita in giudizio, con memoria del 5 marzo 2020, facendo proprie le difese esposte dalla ridetta società.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando quanto segue, per ciò che serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, in relazione ai motivi di gravame, in punto di omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e in punto di illegittimità della rinnovazione delle cartelle relative ai ruoli vistati anteriormente al 30 settembre 1999.

1.1 – Quanto alla notificazione “le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate come emerge dalla copia degli allegati avvisi di ricevimento delle relative raccomandate postali”.

1.2 – Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 dispone che la cartella di pagamento, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo – con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata – deve “anche riportare l’indicazione della data in cui il ruolo e stato reso esecutivo”.

2. – La ricorrente sviluppa tre motivi di impugnazione.

2.1 – col primo motivo la parte denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e vizio della motivazione, ritenuta meramente apparente.

La ricorrente censura che la commissione tributaria regionale non ha dato conto dello specifico motivo di appello, col quale aveva precisamente dedotto:

“la notifica delle cartelle di pagamento in oggetto, diversamente da quanto statuito del giudice di primo grado non è stata “allegata” da Equitalia E. TR. S.p.a. (…) il giudice di primo grado non poteva considerare notificate le cartelle di pagamento, mai esibite in atti, essendosi limitato a una generica affermazione (…) ha, pure, errato nel ritenere validamente notificate le n. 14 cartelle di pagamento, sulla base degli avvisi di ricevimento esibiti dalla concessionaria, perchè le copie degli avvisi di ricevimento sono insufficienti a dimostrare, giacchè incompleti e illeggibili, la relazione effettiva tra il numero delle raccomandate e le stesse cartelle di pagamento, di cui non è stata fornita copia (…)”.

2.2 – Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti a) in relazione alla ribadita carenza del ruolo esecutivo presupposto; b) all’accertamento omesso del titolo delle cartelle di pagamento in relazione alle quali la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il (parziale) difetto di giurisdizione.

2.3 – Col terzo motivo la contribuente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sul terzo motivo di appello col quale aveva dedotto la violazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 19, comma 3, in ordine alla illegittimità della rinnovazione delle cartelle di pagamento relative ai ruoli vistati prima del 30 settembre 1999.

3. – Il ricorso e, nei termini che seguono, fondato.

Assorbente è l’esame del primo e del terzo motivo di impugnazione, meritevoli di essere congiuntamente esaminati.

3.1 – Risulta palese dal confronto tra la illustrazione delle ragioni della decisione della sentenza impugnata (ricapitolate nei precedenti paragrafi sub 1.1 e 1.2) e i motivi del gravame, proposto dalla contribuente avverso la sentenza di prime cure, che la motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale è meramente apparente sul punto cruciale della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte.

Gli è che il giudice di appello si è limitato a opporre il mero asserto della notificazione delle cartelle di pagamento, desunta dalle copie degli avvisi di ricevimento versati dall’Agente della riscossione, laddove la contribuente appellante aveva specificamente dedotto che le copie degli avvisi di ricevimento erano illeggibili e incomplete e che non risultava la corrispondenza tra i numeri delle raccomandate e le pertinenti cartelle di pagamento.

In relazione, infine, alle ulteriori censure della contribuente la motivazione della sentenza del giudice a quo risulta assolutamente mancante.

3.2 – Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in legge della L. 7 agosto 2012, n. 134), in ordine alla “riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione” e in ordine alla conseguente deducibilità col ricorso per cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè”, siccome consistente – detta anomalia – “nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Sez. Un., sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. Un., sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01; Sez. 3, sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 – 01); sicchè “si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” (Sez. 6 – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01).

Consegue la nullità della sentenza impugnata.

3.3 – Le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo; la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, – alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata; e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenuta da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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