Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13310 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 17/06/2011), n.13310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

M.M. deceduto, e per lui M.G., MU.MI.

e M.D. elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALCIDE DE

GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI GIANLUCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MUNZI DANIELA, giusta delega a

margine;

MA.MA., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALCIDE DE

GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI GIANLUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MUNZI DANIELA, giusta delega a

margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 115/2 004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BAGHETTI MASSIMO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MUNZI DANIELA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza n. 115/9/04 pronunciata in data 28-5-04 depositata in data 15-2-05, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che in riforma della sentenza di primo grado della CTP di Rieti, la quale aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti dei contribuenti Ma.Ma. e M.M., accoglieva uno dei ricorsi limitatamente ad avviso di rettifica per l’IVA relativa all’anno 1993, dichiarando cessata la materia del contendere per le altre questioni per intervenuto condono . Resistono i contribuenti con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, che non era parte nel giudizio di merito.

Le spese relative devono essere compensate tra le parti, per le incertezze giurisprudenziali esistenti all’epoca della proposizione del ricorso.

Di seguito deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso della Agenzia nei confronti di M.M., in quanto è incontestato, risultando sia dalla sentenza che dal ricorso che il M. era parte esclusivamente della causa avente ad oggetto l’accertamento relativo alle imposte dirette, per il quale è intervenuta declaratoria di cessazione della materia del contendere non impugnata, laddove la controversia in materia di IVA tuttora pendente, riunita alla prima ma in sè autonoma, riguarda solo Ma.Ma..

Le spese relative al ricorso devono essere compensate tra le parti, essendosi l’Ufficio limitato alla evocazione in giudizio del M., senza svolgere domande nei suoi confronti.

A tale proposito deve essere rigettata la eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti della Ma., sollevata dalla medesima in controricorso sul rilievo che l’atto era stato notificato presso il procuratore domiciliatario in primo grado anzichè presso il domicilio eletto in secondo grado, diverso dal primo.

In primo luogo l’eccezione è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo omesso la parte di indicare e documentare l’atto da cui risultava la variazione di elezione di domicilio. In secondo luogo, anche nella ipotesi prospettata, non può negarsi che il difensore di primo grado fosse persona collegata con il soggetto destinatario dell’atto, per cui la notifica non è inesistente ma nulla, con conseguente sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della intimata (Cass, Sez. Un. n. 10817 del 2008; Cass. n. 9528 del 2009).

Con il primo motivo di ricorso la Agenzia deduce violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 27. Espone che dopo la notifica dei ricorsi introduttivi da parte dei contribuenti, gli stessi avevano inviato i ricorsi notificati all’Ufficio anzichè depositarli presso la Commissione Tributaria.

Avevano quindi con raccomandata richiesto all’ufficio di trasmetterli direttamente alla Commissione. L’Ufficio aveva ottemperato trasmettendo gli atti notificati tramite posta alla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti. Questa con la sentenza di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27 ritenendo non surrogabile l’obbligo di deposito del ricorso notificato posto a carico diretto del ricorrente a pena di inammissibilità rilevabile di ufficio. A seguito dell’appello dei contribuenti, la CTR aveva accolto il gravame, osservando che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 520 del 2002, e dei principi espressi da questa Corte sulla irrilevanza dell’invio degli atti ad un ufficio diverso da quello competente nell’ambito della stessa Amministrazione, il quale deve trasmetterli a quello competente, l’operato dei contribuenti con il deposito degli atti presso l’Ufficio realizzava il dettato normativo.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge per omessa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76 nonchè vizio di motivazione. Espone che la Commissione aveva ritenuto che la valutazione delle giacenza di magazzino, operata dall’Ufficio e costituente presupposto per la ripresa anche relativamente all’IVA, per omessa fatturazione di autoconsumo, era eccessiva perchè la merci stesse erano obsolete. Rileva che l’Ufficio si era basato sulla valutazione delle rimanenze operata dal contribuente con il metodo LIFO, e che, nel caso di variazione di valore, questa ai sensi dell’art. 76 cit. doveva essere comunicata all’Ufficio nella dichiarazione dei redditi od in apposito allegato. La CTR aveva del tutto omesso la valutazione di tale rilievo, specificamente dedotto dalla Amministrazione.

La contribuente in controricorso sostiene la inammissibilità e la infondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio.

Il primo motivo è fondato, alla stregua delle argomentazioni che seguono. La giurisprudenza sia Costituzionale che di questa Corte citata dalla CTR attiene la prima alla possibilità di effettuare il deposito del ricorso di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 a mezzo posta, e la seconda ai rapporti tra il contribuente e gli Uffici finanziari e tra questi nei loro rapporti interni che devono essere improntati ai principi di correttezza e collaborazione, di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10 (statuto del contribuente). Tali richiami operati in sentenza sono inconferenti perchè sulla base di questi si sostiene una inammissibile equiparazione della Commissione Tributaria, che è un organo giurisdizionale autonomo e regolato dalla legge, con gli Uffici Finanziari che sono organi amministrativi separati che nel processo tributario sono parti al pari dei contribuenti.

E’ pertanto errata la asserzione della CTR secondo cui il deposito del ricorso notificato presso l’Ufficio finanziario era idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dall’esercizio del diritto di costituzione, ravvisando un obbligo di questo a trasmettere al ricorso alla Commissione Tributaria del tutto insussistente.

La questione invece appare in termini diversi, sulla base della esposizione degli accadimenti di fatto premessi dalla sentenza e confermati ed ulteriormente precisati dall’Ufficio in sede di ricorso. In concreto i contribuenti hanno per errore materiale inviato allo stesso Ufficio finanziario locale a cui i ricorsi introduttivi erano stati spediti per posta (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3) la copia conforme dei ricorsi con attestazione della spedizione e, resosi conto dell’errore, hanno richiesto air Ufficio con raccomandata di trasmettere gli atti alla segreteria della Commissione. L’Ufficio ha eseguito, con nota di trasmissione in cui si affermava, come esposto in sentenza, che i documenti erano stati ” inviati erroneamente a questo ufficio.” E’ incontroverso che i ricorsi notificati inviati avevano i requisiti di cui all’art. 22 cit., comma 1.

Su tali basi, essendo consentito effettuare il deposito del ricorso ai fini della costituzione del ricorrente a mezzo posta, deve concludersi che l’Ufficio ha effettuato materialmente la spedizione dei documenti in esecuzione di un incarico specifico liberamente accettato, in nome e per conto dei medesimi contribuenti, per cui il deposito , pur materialmente effettuato a cura dell’Ufficio è in realtà riferibile direttamente ai ricorrenti.

Senonchè è pacifico che il termine di 30 gg, dalla notificazione del ricorso introduttivo, richiesto dal D.Lgs. n. 546, art. 22 a pena di inammissibilità per il deposito degli atti indicati presso la segreteria della Commissione non fu rispettato.

Per quanto detto sopra, appare irrilevante che detto deposito sia stato effettuato entro tale termine presso l’Ufficio, in quanto, come si è detto, lo stesso non aveva obbligo alcuno di trasmissione degli atti alla commissione, ed il rischio di superamento del termine ricade in via esclusiva su ricorrente.

Sotto tale profilo, peraltro rilevabile d’ufficio, il ricorso della Agenzia deve essere accolto.

Il secondo motivo è assorbito.

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. Si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, per le alterne vicende processuali.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese; dichiara inammissibile il ricorso della Agenzia nei confronti di M.M. e compensa le relative spese. Accoglie il ricorso della Agenzia nei confronti di M.M., e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Condanna la contribuente alla rifusione delle spese a favore della Agenzia, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito tra le parti.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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