Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1331 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5275-2019 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLETTA PELINGA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di ANCONA, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso l’ordinanza n. 261/2018 del GIUDICE DI PACE di ANCONA,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 20.12.2018, il Giudice di Pace di Ancona ha rigettato il ricorso con cui il cittadino tunisino M.O. ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ancona. Per la cassazione, ricorre lo straniero con un motivo. L’Amministrazione intimata ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, deducendo la “violazione di normativa ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 – omessa motivazione di provvedimento impugnato e conseguente nullità dello stesso”, il ricorrente lamenta che il GdP non ha rispettato il principio che impone al giudice di motivare i propri provvedimenti, ed, in particolare, lamenta che il provvedimento non abbia pronunciato “in ordine alle questioni, sia formali che sostanziali, comunque poste e formulate in sede di ricorso”.

2. Il motivo è inammissibile: il ricorrente si limita, in forma oltremodo succinta, ad un vago e generico riferimento a motivi formali (mancata sottoscrizione del Prefetto competente, ed “erronea indicazione sulla riproduzione fedele del decreto di espulsione all’originale”) e sostanziali (violazione della direttiva 115/08) che avrebbe dedotto in seno al ricorso in opposizione, ma non ne riporta il contenuto, e tale vizio appare esiziale, tenuto conto che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, posto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 ed al quale lo straniero si appella, non può che esser apprezzato in riferimento alle istanze che al giudice stesso siano state poste.

Sotto altro profilo, va rilevato che il provvedimento dà conto che il ricorrente si trova sul territorio nazionale senza alcun titolo, e che, nonostante il concesso rinvio, non è stata presentata alcuna domanda di protezione internazionale.

3. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata, nè sul raddoppio del contributo, trattandosi di procedimento esente ex lege.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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