Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1331 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1331 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 23289-2011 proposto da:
ARTESE NICOLA RTSNCL68L16I148M, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G.L. LAGRANGE 1, presso lo studio dell’avvocato
GIULIANA MIRIAM SCAMPOLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI RISIO CARMINE, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI VASTO,
AGENZIA DELLE ENTRATE DI CHIETI – DIREZIONE
PROVINCIALE DI CHIETI;
– intimati –

4721

Data pubblicazione: 22/01/2014

avverso il decreto nel. procedimento R.G. 147/2011 del TRIBUNALE
di VASTO, depositato il 31/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Ric. 2011 n. 23289 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.

– la relazione depositata in cancelleria è
del seguente tenore:
«Con decreto dell’H febbraio 2011 il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di
Vasto ha liquidato in misura inferiore alla
richiesta le spettanze professionali dovute dallo
Stato all’avvocato Nicola Artese, per aver svolto
la difesa di ufficio dell’imputato Gabriel Ciprian Amarandi.
Impugnata dall’avvocato Nicola Artese, la decisione è stata confermata dal Presidente f.f.
del Tribunale di Vasto, che con decreto del 31
maggio 2011 ha rigettato l’opposizione, rilevando
che l’istante non aveva assolto compiutamente
l’onere probatorio su di lui gravante.
L’avvocato Nicola Artese ha proposto ricorso
per cassazione, in base a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa
sede.

Il giudizio a quo si è svolto in contraddit-

23289/2011

1

380-bis c.p.c;

torio tra l’avvocato Nicola Artese, l’Agenzia
delle entrate – direzione regionale di Chieti e
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di

Con la sentenza 29 maggio 2012 n. 8516 questa
Corte a sezioni unite ha ritenuto: «Posto che il
procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n.
155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate al fini di
giudizio penale, carattere di autonomo giudizio
contenzioso avente ad oggetto controversia di
natura civile incidente su situazione soggettiva
dotata della consistenza di diritto soggettivo
patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti
suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo
del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di
opposizione a liquidazione inerenti a giudizi
civili e penali suscettibili di restare a carico
dell'”erario”, anche quest’ultimo, identificato
nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria».
In applicazione di questo principio, si ritiene che l’ordinanza impugnata debba essere
cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di
23289/2011

2

Vasto.

Vasto, affinché nuovamente provveda sull’opposizione, previamente disponendone la notificazione
al Ministero della giustizia»;

di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.;
– il collegio concorda con le argomentazioni
svolte nella relazione e le fa proprie;
– l’ordinanza impugnata deve pertanto essere
cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di
vasto, in persona di diverso magistrato, cui
viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del
giudizio di legittimità;

P.Q.M.
pronunciando sul ricorso,

cassa l’ordinanza

impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale
di Vasto, in persona di diverso magistrato, cui
rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 26 novembre 2013
Il Presidente
(Umberto Gol doni)

Il Funzionario Giudiziario

– le parti non si sono avvalse delle facoltà

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