Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1331 del 20/01/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CERAMICHE DI LENARDA SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del
liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato ROSELLA ZOFREA, rappresentata e difesa dall’avvocato
SCILLIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DI LENARDA SILVIO & C. SNC;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 6006/09 del TRIBUNALE di UDINE del 12.11.09,
depositata il 24/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Scillia che si riporta
agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE
PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione
scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta la cassazione dell’ordinanza emessa dal tribunale di Udine il 12.11.2009 e depositata il 24.11.2009 di rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti in data 5.10.2009. Il ricorso per cassazione e’ inammissibile.
Non e’ ravvisabile, infatti, il carattere della decisorieta’ nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l’attuazione delle misure cautelari (ai sensi dell’art. 669 – duodecies cod. proc. civ.), ne’ nelle pronunce rese in sede di reclamo avverso detti provvedimenti – come nella specie -, avendo gli stessi natura strumentale ed essendo, conseguentemente, inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, sia da quello sostanziale (da ultimo Cass. 20.11.2009 n. 24543; v.
anche Cass. 7.5.2002 n. 16519)”.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente e’ stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011