Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1331 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23572-2015 proposto da:

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

55, presso l’avvocato LUCA CRIPPA, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 259, presso l’avvocato FABIO PENNISI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI GAZZOLA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 60/2015 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il

27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato L. CRIPPA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato G. GAZZOLA che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell’11/6-27 agosto 2015, il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento dell’opposizione dell’Azienda USL Roma (OMISSIS), ha disposto l’ammissione allo stato passivo della Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni spa in liquidazione coatta amministrativa del maggior credito di Euro 11.984.577,29, in relazione alle voci di cui ai numeri da 7 a 49 del tabulato prodotto sub B dalla Faro, in allegato alla memoria difensiva del 12/2/2015, in conformità alla misura ivi specificata per ciascuna voce, con riserva dell’esito dei giudizi proposti dai terzi danneggiati, ed ha condannato l’opponente alle spese del giudizio.

Nello specifico, il Tribunale:

ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per la mancata produzione del contratto di assicurazione costituente il titolo delle pretese dell’Azienda, rilevandone la produzione da parte del Commissario liquidatore seppur con la clausola “senza inversione dell’onere della prova”;

quanto alla domanda di rimborso di tutti i premi pagati durante la vigenza della polizza dal 2009 al 2011, ha rilevato che, in forza del ripristino della procedura di lca con la sentenza Tar Lazio del 4/11/2011, i contratti assicurativi in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione (10/8/2011) continuavano a coprire i rischi sino alle ore 24,00 del 19/11/2011, in conformità all’art. 169, comma 1, cod.ass; che la AUSL non poteva proporre domanda di risoluzione ancorchè per pregressi inadempimenti, aveva diritto solo al rimborso del premio per il periodo successivo alla vigenza contrattuale e tale credito era compensato col maggior credito di Faro a titolo di premio relativo all’appendice di regolazione n.4(periodo 31/12/2010, 18/11/2011), che la Ausl non aveva provato nè di avere pagato nè che non fosse dovuta;

quanto alle sei posizioni risarcitorie definite di cui alle posizioni da 1 a 6 del tabulato della Faro, ha ritenuto le posizioni 1,3,5 e 6 estinte per compensazione col credito già indicato, e quelle 2 e 4 inidoneee a generare risarcimento perchè d’importo inferiore alla franchigia;

quanto alle 43 posizioni risarcitorie giudiziali pendenti asseritamente sottostimate(da 7 a 49 del tabulato),ha ritenuto di condividere il criterio proposto dal liquidatore di ammettere in misura corrispondente al petitum ove determinato esattamente, in via condizionata all’esito del contenzioso ex art. 96 L. Fall., rigettando la richiesta di revisione in melius per le ragioni specificate dallo stesso liquidatore;

quanto alle 32 posizioni risarcitorie stragiudiziali pendenti asseritamente sottostimate, avendo la Ausl prodotto al più lettera del presunto danneggiato, ha ritenuto di non modificare l’ammissione già disposta nella fase amministrativa, e che non sussistevano i presupposti per l’ammissione con riserva, confermandosi l’esclusione per le posizioni 65 e 69;

per le posizioni stragiudiziali e giudiziali non contemplate nello stato passivo, ha rilevato che non ne era possibile l’ammissione come correttamente dedotto dal Commissario (sinistri fuori copertura o mancanza di documentazione);

quanto al rango del credito sub lett. D, ha ritenuto l’ammissione in chirografo, come chiesto dalla stessa opponente, che aveva sostenuto trattarsi di refuso chiedendo l’ammissione in via prioritaria ex art. 258, comma 4, lett. a) cod. ass., mentre non v’era nel ricorso in opposizione e nella stessa domanda di ammissione alcun accenno all’ammissione con rango prioritario nè poteva mutare alcunchè la rinuncia da parte dell’opponente alla qualificazione del credito,nè l’ammissione al chirografo del maggior credito avrebbe potuto comportare la degradazione a chirografo del credito già ammesso in via prioritaria, su proposta del liquidatore, per l’inammissibilità della riconvenzionale, peraltro confliggente con la stessa determinazione del Commissario in sede amministrativa;

quanto alle spese, ha ritenuto non configurabile la soccombenza della lca quanto all’ammissione del maggior credito, e che era stata soccombente la AUSL in relazione alla domanda di ammissione dell’ulteriore credito di Euro 38.393,808,97, da cui la condanna alle spese parametrata al valore della parte di domanda rigettata secondo i valori minimi del D.M. n. 55 del 2014, anche in considerazione della reiezione dell’eccezione di inammissibilità proposta dalla lca.

Ricorre avverso detta pronuncia la AUSL, sulla base di due motivi.

Si difende la Faro compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. in lca con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di riconoscimento del privilegio ex lege, ex art. 258, comma 4, lett. a) del Codice delle assicurazioni; sostiene che il Giudice dell’opposizione era tenuto ad analizzare il complessivo tenore della domanda di ammissione al passivo, mentre non era valutabile la domanda giudiziale attese le preclusioni processuali relative alla natura impugnatoria dell’opposizione, ex artt. 98 e 99 L. Fall..

1.2.- Col secondo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Tribunale posto le spese a carico della Ausl.

2.1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente, sostenendosi che la pronuncia è appellabile, è infondata.

Il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 254 (codice delle assicurazioni private),Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi, al comma 2 stabilisce: “L’opposizione è disciplinata dagli artt. 98,99 e 100 della legge fallimentare”.

La norma, come sottolineato dalla pressochè unanime dottrina, contiene un chiaro rinvio mobile agli artt. 98 e 100 L. Fall., confortato dalla mancata ulteriore indicazione di una più specifica disciplina processuale; dalla circostanza che storicamente l’art. 209 L. Fall. ha stabilito la derogabilità della disciplina generale solo nei casi specificamente stabiliti, caratterizzati da una autonoma disciplina, come nel settore bancario, secondo una regola confermata dal nuovo testo dell’art. 209 L. Fall. e dalla specialità stabilita in ulteriori settori.

Inoltre, va rimarcato che la norma citata è stata modificata dal D.Lgs. n. 74 del 2015, con l’eliminazione del riferimento all’art. 100 L. Fall.; tale nuova normativa è inapplicabile ratione temporis ed in riferimento al contenuto della domanda, ma è significativa nel senso del rinvio mobile e dell’intento del legislatore di confermare appunto detta tipologia di rinvio, tenuto conto che nel 2015 era ormai entrata in vigore da tempo la riforma delle norme alle quali si faceva rinvio e non è stata introdotta alcuna precisazione sul riferimento alla vecchia legge.

2.2.- Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto di ammettere in chirografo il maggior credito di cui alla lett. D), come richiesto espressamente dalla AUSL nel ricorso in opposizione e nell’ originaria domanda di ammissione in via amministrativa, e di non potere consentire alla richiesta della parte, formulata nella memoria ex art. 99, u.c. L. Fall., di ottenere l’ammissione in privilegio(sul rilievo che la richiesta in chirografo era dovuta ad un mero refuso), per il principio della domanda, neppure a fronte della rinuncia alla qualificazione del credito, giacchè in mancanza della specifica richiesta, l’ammissione sarebbe stata sempre al chirografo.

Di contro a detta argomentazione, la ricorrente oppone che si trattava di crediti rientranti nella previsione normativa di cui all’art. 258 cod.ass., che regolamenta esclusivamente domande di ammissione al passivo da soddisfare in via prioritaria, e che il Tribunale avrebbe dovuto analizzare, ai fini della qualificazione del credito, il complessivo tenore della domanda di ammissione al passivo.

A detta prospettazione non può prestarsi adesione.

Se è vero infatti che, come tra le più recenti affermato nella pronuncia 7287/2013, il requisito della domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 4 – secondo la normativa fallimentare novellata a seguito del D.Lgs. n. 5 del 2006 e del correttivo D.Lgs. n. 169 del 2007 – della indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale, va verificato dal Giudice tenuto conto del principio di carattere generale, secondo il quale l’oggetto della domanda va identificato avuto riguardo alle complessive indicazioni contenute nella domanda ed ai documenti a questa allegati, è escluso dalla giurisprudenza nettamente maggioritaria (nel senso inteso dall’odierna ricorrente si sono invece espresse le pronunce 19714/2015 e 17710/2014) che possa essere integrata la domanda di ammissione senza specifica richiesta del privilegio.

In tal senso si sono espresse con ampia motivazione le pronunce 15702/2011 e 4306/2012; in particolare, la pronuncia del 2011 ha rilevato che “già prima della Riforma della legge fallimentare, peraltro, questa Corte aveva puntualizzato che “ai sensi della L. Fall., art. 93, comma 1, la domanda di insinuazione al passivo deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni delle prelazioni, di guisa che, anche questa seconda indicazione cui equivale, per identità di “ratio”, l’enunciazione di una qualità del credito, tale da consentirne il pagamento con prededuzione – assurge ad elemento costitutivo della causa petendi fatta valere con la suddetta domanda, configurato dal legislatore per fini di tutela della “par condicio” dei creditori concorrenti. Ne consegue che, in prosieguo della procedura concorsuale e segnatamente nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della citata Legge Fallimentare non è consentito non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l’istanza di insinuazione, ma neanche addurre una diversa connotazione dello stesso credito, nel senso che, pur avendo il creditore indicato, in detta istanza, trattarsi di credito privilegiato ex art. 2751 bis cod. civ., n. 3, possa poi sostenere, in sede di opposizione che spetti il diverso connotato della prededuzione per essere il credito sorto durante il periodo di amministrazione controllata che ha preceduto la dichiarazione di fallimento” (Sez. 1, Sentenza n. 10241 del 05/09/1992). Secondo la pronuncia richiamata, siffatte indicazioni delle ragioni di prelazione imposte dalla L. Fall., art. 93, al creditore che si dichiara privilegiato consentono agli altri creditori che ne risultano svantaggiati di valutare attentamente, in sede di verificazione dello stato passivo, le ragioni di prelazione fatte valere e quindi di potersi opporre ad insinuazioni non fondate con possibilità anche di impugnare eventualmente, ai sensi della L. Fall., art. 100 (ora abrogato e ricondotto alla L. Fall., art. 98) l’erroneo riconoscimento dello specifico privilegio. Verificazione ed impugnazione che sarebbero, invece, sottratte, o rese più difficili, ai creditori ove si ammettesse che il privilegio non indicato nella domanda di insinuazione possa essere fatto valere per la prima volta in sede di opposizione. Il fondamento di tale indirizzo interpretativo era fondato sul rilievo (formulato già da Sez. 1, Sentenza n. 5751 del 1990) per il quale non esiste nel nostro ordinamento una generale qualificazione dei crediti privilegiati fondata su un unico presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali, ciascuna delle quali ancorate ad un determinato presupposto di fatto, costituente il campo di indagine necessario per il riconoscimento del singolo titolo di prelazione richiesto. La qualifica privilegiata può essere assunta concettualmente nella sua unitarietà come categoria logica, solo in quanto si tratti di contrapporla a quella chirografaria di altri crediti concorrenti;

peraltro, il riconoscere un privilegio significa essenzialmente accertare la causa del credito da cui la prelazione assume collocazione in una situazione di concorso. Ed invero, secondo il dettato dall’art. 2745 c.c., il privilegio accordato dalla legge in considerazione della causa del credito e l’allegazione, nonchè l’accertamento, della singola causa di credito costituisce la causa petendi (ed il campo di indagine singolare e relativo) di ciascuna domanda volta al riconoscimento di un privilegio. L’addurre, quindi, la singola causa di credito (nella specie, la qualifica artigiana del creditore) di fronte ad un’originaria generica domanda, pur non immutando il petitum, introduce un campo di indagine di fatto del tutto nuovo, tale da incidere sulla novità della domanda rendendola inammissibile nella fase eventuale dell’accertamento del passivo. Se tale era il rigore della giurisprudenza prima della riforma, ora che la fase necessaria dell’accertamento del passivo è scandita da termini perentori, a maggior ragione l’orientamento restrittivo deve essere mantenuto anche per la fase sommaria…”.

2.2.- Il secondo motivo è infondato, posto che il Tribunale ha gravato l’Azienda USL soltanto per la parte relativa al rigetto, evidentemente compensando le stesse per la parte del ricorso accolta, sul rilievo che solo in sede di opposizione era stata provata la fondatezza della domanda, con la produzione della relativa documentazione.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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