Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13309 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

D.E.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Grazioli 5, presso l’avv. Prof. Pietro Anello, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 37, n. 317/37/10 del 13 dicembre 2010, depositata il 28

dicembre 2010, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 giugno 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato e

l’avv. Gianluca Amoruso per delega avv. Pietro Anello per il

controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro con il quale veniva recuperata la maggior imposta dovuta per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, sul presupposto che si trattasse di una abitazione con caratteristiche “di lusso”, relativamente ad un immobile venduto dal contribuente, che, a fondamento della propria opposizione, deduceva la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, nonchè la carenza di motivazione dell’atto notificatogli.

La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo la decadenza dell’Ufficio. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, che escludeva l’applicabilità nel caso della proroga disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, l’erroneità della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta esclusione, alla luce della disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, della proroga nel caso in cui l’atto impositivo concerna la revoca di agevolazioni fiscali.

2. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte, che qui si intende confermare, secondo cui: “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto” (Cass. n. 992 del 2016; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 12069 del 2010).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con rinvio della causa alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione per l’accertamento del merito della controversia, definita in appello sulla sola base della ritenuta decadenza. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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