Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13309 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 17/06/2011), n.13309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

TIESSE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. PARMEGGIANI Carlo;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 40/44/05 in data 28-2-2005 depositata il 14-3-2005 confermativa della sentenza della CTP di Milano che in parziale accoglimento del ricorso del contribuente Tiesse s.r.l. avverso un avviso di accertamento con il quale previa determinazione induttiva del volume di affari, era recuperata IVA relativa all’anno 1994 oltre sanzioni ed interessi, rideterminava in diminuzione l’imposta dovuta e la sanzione pecuniaria. La contribuente non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 431 del 1993, art. 47, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27, comma 5, art. 25, comma 1, art. 28, comma 3 ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone che la Commissione di appello aveva affermato che per “le fatture inerenti alle operazioni intracomunitarie, riscontrate dalla G.di F. in sede di verifica, non si riscontra la gravità della loro omessa registrazione perchè ininfluenti ai fini della liquidazione annuale di IVA”. Sostiene che ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 47 nel caso di acquisti intracomunitari di beni la fattura relativa deve essere annotata sia sul registro delle fatture emesse , previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 23 sia sul registro delle fattura di acquisto, previsto dal successivo art. 25 del decreto. Rileva che la omessa registrazione è sanzionata ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1 e art. 7, che ha sostituito il D.L. n. 331 del 1993, art. 54. Afferma che una tenuta irregolare dei registri impedisce una corretta liquidazione della imposta dovuta alla Amministrazione finanziaria. Conclude che la società a seguito della mancata registrazione delle fatture perde il diritto alla detrazione dell’IVA anche in caso di presentazione della dichiarazione annuale, inficiata da dichiarazioni inesatte.

Con il secondo motivo deduce vizio di omessa od insufficiente motivazione in quanto, a fronte della richiesta di applicare la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4, con la disciplina del cumulo giuridico di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, la commissione si era limitata ad affermare che ” non si ravvisano fondati motivi per ritenere erronee le applicazioni delle sanzioni riconosciute dai giudici di prime cure” con ciò non consentendo di identificare il procedimento logico posto alla base della decisione impugnata.

Il primo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto, mancando del tutto di illustrare e documentare il motivo di appello alla base della decisione impugnata, non consente di cogliere la portata concreta di detta statuizione in relazione al ” thema decidendum” di primo grado. La affermazione della Commissione oggetto di censura, nel suo significato letterale, si limita ad affermare che la mancata registrazione delle fatture concernenti acquisti intracomunitari non è cosa grave perchè ininfuente ai fini della liquidazione annuale IVA. Affermazione che si spiega alla luce della precedente, non citata dall’Ufficio, in cui si asserisce che le fatture relative ad operazioni intracomunitarie sono un fattore neutro ai fini della imposizione perchè ” tale importo va comunque riconosciuto in entrambi i registri acquisti e vendite e quindi in partita di debito e credito.” Tale chiara “ratio decidendi” non risulta in alcun modo censurata dall’Ufficio, il quale si limita a richiamare l’obbligo di registrazione, ammesso esplicitamente in sentenza, ed ad affermare la conseguente non detraibilità della imposta versata, punto che, in assenza dei chiarimenti necessari sull’oggetto dell’appello, risulta estraneo alla statuizione impugnata, limitata alla affermazione di principio della equivalenza in concreto del debito e del credito ai fini della applicazione dell’IVA senza estendere la decisione alle conseguenze della omessa registrazione. Punto che, se del caso e con adeguata illustrazione, poteva essere censurato sotto il profilo della omessa motivazione.

Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Infatti se è vero che la motivazione addotta dalla Commissione per negare la erroneità delle statuizioni del giudice di primo grado è meramente apparente, limitandosi ad una condivisione apodittica di tale assunto, non è meno vero che la Agenzia ricorrente non ha in alcun modo spiegato i motivo di fatto alla base della censura, limitandosi ad affermare di avere richiesto al giudice di appello la applicazione delle disposizioni di legge che regolano la applicazione delle sanzioni senza spiegare in che modo tali principi siano stati applicati in primo grado e perchè tali modalità applicative fossero erronee e non condivisibili, non consentendo alla Corte di apprezzare la rilevanza in fatto della censura rispetto alla statuizione di primo grado oggetto di gravame.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione della intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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