Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13309 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20633-2016 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12/D, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se

medesima;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 819/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che D.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione imposta di registro, per l’anno 2006.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due censure;

che, col primo motivo, la D. deduce omessa, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.: la CTR avrebbe escluso la ricorrenza della forza maggiore, ritenendo che l’inagibilità dell’immobile fosse da ella conosciuto, senza motivare sul punto e senza tenere conto che il certificato di inagibilità era stato rilasciato successivamente alla compravendita;

che, con la seconda doglianza, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76: la CTR avrebbe erroneamente trascurato di considerare che, essendo asseritamente mendaci le dichiarazioni della contribuente di voler trasferire la residenza nella nuova abitazione, il termine di decadenza triennale sarebbe dovuto decorrere dalla data di acquisto;

che l’intimata non si è costituita;

che, in data 2 ottobre 2017, la D. ha proposto istanza di sospensione D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, comma 8, e che questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018, con ordinanza interlocutoria n. 12835, depositata il 23 maggio 2018;

che, una volta consumato il periodo di sospensione, il processo non risulta essere stato riassunto;

che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per mancata riassunzione.

Compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA