Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13308 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6065-2011 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO

BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA MILIO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

sul ricorso 27692-2012 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO

9, presso lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA MILIO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

MESSINA;

– intimati –

avverso la decisione n. 23/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

PALERMO, depositata il 14/01/2010 e avverso il provvedimento n.

137723/2012 della AGENZIA DELLE ENTRATE di MESSINA, depositata il

20/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il n. r.g. 6065/11 ricorrente l’Avvocato MARTUCCELLI che

ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta

agli atti;

udito per il n. r.g. 27692/12 ricorrente l’Avvocato MARTUCCELLI per

delega dell’Avvocato MILIO che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale si chiedeva l’importo di Lire 25.609.000 per imposta complementare di globale e accessori, sulla successione di M. F.P.. Per tale successione, gli eredi presentavano tre denunce di successione (la n. 566 vol. 120 del 12.12.1980, la n. 31 vol. 121 del 19.1.1981 e la n. 373 vol. 123 del 18.7.1983). La parte contribuente che aveva accettato la liquidazione delle imposte principali, con richiesta di dilazione, aveva successivamente richiesto la liquidazione dell’imposta con i benefici del condono di cui al D.L. 429 del 1982, mediante l’aumento del 20% sugli importi dichiarati. L’ufficio, pertanto, liquidava nell’importo sopra indicato di Lire 25.609.000 le imposte complementari di successione dovute che richiedeva, appunto, con l’avviso di liquidazione impugnato in questa sede, Tale avviso veniva impugnato dal contribuente e le relative doglianze venivano accolte sia in primo che in secondo grado, mentre la CTC riformava le sentenze di merito, accogliendo le ragioni dell’ufficio.

Avverso tale decisione ricorre la parte contribuente davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di tre motivi di ricorso (avendo nelle more presentato istanza di condono, D.L. n. 40 del 2010, ex art. 3, comma 2 bis con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere); il medesimo ricorrente ha proposto l’ulteriore ricorso di cui al r.g. 27692/12, per impugnare il diniego dell’ufficio avverso l’istanza di condono presentata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 che consente di definire le liti fiscali di valore non superiori a Euro 20.000,00 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31.12.2011; resiste I”ufficio con controricorso, nell’ambito del giudizio rubricato al n. 6065/2011 di r.g., (mentre non si è costituito nel giudizio r.g. a 27692/11).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, preliminarmente, dispone, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione al ricorso n. 6065/11 del ricorso n. 27692/12 in base al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre che nei casi espressamente previsti, anche ove ravvisi in concreto – come nella specie appare del tutto evidente – elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (da ult., Cass. Sez. un., n. 18050 del 2010).

In riferimento al ricorso r.g. 6065/11.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente richiede l’applicazione degli effetti estintivi del condono di cui al D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis ricorrendone tutti i presupposti soggettivi e oggettivi.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ovvero per motivazione apparente, in quanto la CTC avrebbe richiamato gli assunti “spesi” dall’ufficio nel corso del giudizio, senza neppure recepirli nel corpo della sentenza, ma richiamandoli solo per relationem.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.L. n. 429 del 1982, art. 31, commi 1 e 2 e art. 32, comma 1 in combinato disposto con il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, il ricorrente avendo presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del combinato disposto normativo appena menzionato, non doveva corrispondere alcuna “ulteriore imposta complementare globale”, in quanto con la fissazione del valore imponibile dell’asse ereditario pari a quello dichiarato aumentato del 20%, l’ufficio non poteva rettificare la dichiarazione, liquidando un’imposta superiore a quella dovuta, perchè con l’intervenuto pagamento dell’imposta complementare, calcolata ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 31, comma 2 ogni controversia sulla valutazione dei beni, si doveva considerare definitivamente conclusa.

In riferimento al ricorso r.g. 27692/12.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare della L. n. 241 del 1990, art. 3 in quanto il diniego di definizione da parte dell’ufficio, della lite fiscale pendente, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 sarebbe assolutamente immotivato, in spregio alla richiamata norma di legge che richiede che i provvedimenti amministrativi sia motivati e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’illegittimità e conseguente nullità dell’atto di diniego impugnato, per essere stato sottoscritto da soggetto carente dei poteri di rappresentanza dell’ufficio, in quanto la nomina del Direttore centrale su delega del quale l’atto di diniego è stato sottoscritto, sarebbe stato sospeso dal Tribunale di Messina, prima della sottoscrizione dell’atto impugnato.

E’ fondato il primo motivo di ricorso, rubricato al numero 27692/12 di r.g. (con assorbimento di tutti i restanti motivi proposti in questa sede), avverso l’atto di diniego di definizione della lite fiscale pendente, che è stato ritenuto non definibile “in base alla valutazione dell’ufficio”. Nella specie, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata e delle memorie delle parti, il condono richiesto dalla parte contribuente e avverso il cu diniego ha proposto ricorso direttamente davanti a questa Corte di Cassazione (sulla cui ammissibilità vedi Cass. 6943/06), nel giudizio di cui n. 27692/12 di r.g., presenta, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, i requisiti per essere accolto, in quanto riferito a una controversia di valore inferiore all’importo di Euro 20.000,00 e pendente al 31.11.2011 e non essendo riferito ad una controversia meramente liquidatoria, in quanto nella specie, il ricorrente ha contestato, nel corso del giudizio, il quantum dell’avviso di liquidazione, per il mancato riconoscimento di una parte delle passività esposte nella denuncia di successione, come anche riconosciuto alla p. 6 del controricorso dell’ufficio (in termini, v.

Cass. n. 8196/2011). Pertanto, pur essendo illegittimo il diniego espresso dall’ufficio sull’istanza di condono, questa Corte decide la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 trattandosi di questione di diritto e non essendo, come detto, necessari, ulteriori elementi di fatto e dichiarando cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio di cui all’r.g. 6065/11.

La definizione della lite mediante il condono, giustifica la compensazione delle spese di lite dell’intero giudizio riunito.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso di cui al numero 27692/12 di r.g. e dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio rubricato al n. 6065/11 di r.g. Spese compensate per l’intero giudizio.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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