Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13307 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29114/2011 proposto da:

PESTEX DI P.F. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GAETANO IROLLO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA UFFICIO

CONTROLLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 72/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La società Pestex di P.F. s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata di lite pendente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011, motivato dal fatto che il recupero di imposte non versate non costituisce atto impositivo ma atto di mera riscossione e, quindi, non è condonabile.

Sostiene la ricorrente che, in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno 2004, l’Ufficio aveva proceduto al recupero della somma di Euro 15.428 per il disconoscimento di un credito d’imposta utilizzato in compensazione ed aveva provveduto all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti comprensivi di interessi e sanzioni. Avverso la cartella aveva proposto ricorso la società contribuente e la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta lo aveva rigettato con sentenza che era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Proposto ricorso per cassazione da parte della contribuente, la Suprema Corte, con ordinanza numero 45 del 27 novembre 2013 depositata il 3 gennaio 2014, aveva cassato la decisione impugnata con rinvio alla CTR della Campania per nuovo esame.

2. Con l’unico motivo di ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della lite la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011, L. n. 289 del 2002, art. 16, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

Sostiene la ricorrente che la lite tuttora pendente innanzi al giudice di rinvio riguardava l’opposizione alla cartella esattoriale per l’annualità 2004 relativa a credito d’imposta già regolarmente riconosciuto e compensato con imposte autoliquidate in seguito a dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta era stato disconosciuto senza alcun preventivo accertamento o atto di diniego ma solo attraverso il recupero ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, con l’emissione della cartella esattoriale. Pertanto non si trattava di atto di mera riscossione ma di vero e proprio accertamento impositivo sicchè era possibile fruire della definizione agevolata della lite pendente.

3. Osserva la Corte che il motivo è fondato. Invero la questione posta dal ricorso si ritiene possa essere decisa in base al principio più volte affermato secondo cui “In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 e può quindi giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’iscrizione a ruolo con la quale l’amministrazione finanziaria, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, recuperi a tassazione una determinata posta ritenendola non deducibile, perchè quello impugnato rappresenta il primo atto con cui l’ufficio esercita una pretesa impositiva, non corrispondente alla volontà del contribuente (Cass. n. 2546/2012; n. 9148/2005; n. 2962/2006; n. 4239/2006).

Il ricorso va dunque accolto. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso contro il diniego di condono e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente medesima le spese processuali, che liquida in Euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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