Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13307 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 17/06/2011), n.13307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 33,

presso lo studio dell’avvocato VALLANTE ATTILIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CIMORELLI FERNANDO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PIEDIMONTE MATESE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il resistente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef ed all’Ilor per l’anno d’imposta 1995, con il quale era stato rettificato il reddito dichiarato in relazione all’attività di pizzeria, risultando lo stesso inferiore a quello calcolato con l’applicazione dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181. Evidenziava che l’ufficio non aveva tenuto conto dell’ubicazione, delle condizioni economiche della zona prevalentemente agricola, del fatto che l’attività veniva svolta prevalentemente mediante l’utilizzo del suo lavoro.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che la determinazione dei ricavi sulla base dei parametri fosse assistita da presunzione legale e riduceva i ricavi, per ragioni di equità, a L. 50 milioni.

Contro tale sentenza proponeva appello l’ufficio.

La Commissione tributaria Regionale accoglieva l’appello ritenendo che la presunzione iuris tantum voluta dal legislatore non fosse stata vinta da una prova contraria da parte del contribuente.

Contro tale decisione, di cui in epigrafe, ricorre per cassazione il contribuente con ricorso fondato su duplice motivo. L’agenzia resiste depositando controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. perchè la sentenza impugnata risulta recare la dicitura “per il presidente il componente più anziano ex art. 132 c.p.c”, senza dare alcuna indicazione dell’impedimento che non ha consentito la sottoscrizione da parte del presidente.

1.1 La controricorrente non contesta tale fatto (peraltro rilevabile ictu oculi dalla esibita sentenza) ma ne sostiene l’irrilevanza.

2. Il motivo deve essere rigettato perchè infondato.

1.2 Sulla questione, invero, in carenza di convincenti argomentazioni contrarie, deve confermarsi il principio già affermato (contrastato da un orientamento più rigoroso) secondo il quale: “L’art. 132 c.p.c., u.c., a norma del quale la sentenza, nel caso di impedimento del presidente, può essere sottoscritta dal giudice più anziano ed, in caso di impedimento dell’estensore, dal presidente soltanto, purchè sia fatta menzione nella sentenza dell’impedimento, richiede solo la generica indicazione, prima della firma del presidente o, nel caso che l’impedimento riguardi quest’ultimo, del giudice più anziano, dell’attualità di un ostacolo non di breve durata e non anche la formale attestazione o certificazione amministrativa di tale ostacolo.” (Cass. n. 22278 del 2010).

Si è infatti rilevato che nessuna disposizione di legge richiede espressamente che si indichino anche le cause dell’impedimento del Presidente del Collegio, che abbiano impedito la sottoscrizione della decisione e che pertanto appare sufficiente – ai fini della sottoscrizione di altro componente del collegio – l’indicazione di un impedimento non di breve durata, che può dirsi implicitamente certificato dalla sostituzione dell’estensore della decisione, in quanto impedito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 in relazione ai parametri approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997, eccesso di potere ed insufficiente motivazione. Deduce che il giudice a quo ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento benchè fondato solo sui parametri e che, comunque non ha assolutamente motivato sulle ragioni in virtù delle quali ha ritenuto che il contribuente non “abbia fornito almeno un serio principio di prova contraria alla presunzione”.

2.1 La censura è fondata secondo il principio già enucleato da questa Corte a Sezioni Unite, al quale il collegio intende dare continuità, secondo il quale “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte…….” (Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009).

2.2 Nel caso di specie il giudice a quo, pur partendo da premesse corrette, ha fatto poi malgoverno di tale principio.

Da un lato infatti ha elencato nella prima parte della sentenza le motivazioni addotte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo a sostegno dello scostamento dai parametri e precisato che le medesime erano state riportate a verbale in sede di contraddittorio, dall’altro ha affermato che la contribuente non ha fornito, in sede di contraddittorio, “un serio principio di prova”. Tale ultima affermazione, tuttavia, non appare minimamente motivata in quanto non accompagnata dall’esame delle ragioni addotte dalla contribuente.

3. Da tanto consegue l’accoglimento del ricorso; consegue altresì che la sentenza impugnata viene cassata con rinvio della causa ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale che la ha pronunciata affinchè applichi il principio giuridico sopra enunciato, provvedendo altresì alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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