Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13306 del 28/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14518/2007 proposto da:

C.P., CA.MA. nq di soci della D.

R., D.R. DI CA.MA. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA E.Q. VISCONTI 85, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TODISCO, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

sul ricorso 25192/2012 proposto da:

D.R. DI CA.MA. SAS in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIULIA CITANI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE CENTRALE AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il resistente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito per il ricorrente incidentale l’Avvocato CITANI che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La società D.R. di Ca.Ma. s.a.s.

propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata di lite pendente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, motivato dal fatto che la lite non risultava pendente in quanto il procedimento era stato definito con ordinanza della Corte di cassazione n. 25428 del 16.12.2010, reiettiva del ricorso di parte.

Sostiene la ricorrente che l’ordinanza di rigetto del ricorso emessa dalla Corte di cassazione a norma dell’art. 375 c.p.c., era suscettibile di impugnazione per revocazione e, dunque, il procedimento poteva definirsi ancora pendente al momento della proposizione dell’istanza di condono. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La contribuente ha depositato memoria.

2. Preliminarmente osserva la Corte che il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente non rientra nel paradigma della inammissibilità per il fatto che manca l’indicazione numerica della previsione dell’art. 360 c.p.c., che si intende violata. Invero dal tenore dell’atto ed, in particolare, dalla chiara indicazione, alla pagina 6, penultima ed ultima riga ed alla pagina 7, prima e seconda riga, si evince con chiarezza il motivo della doglianza che si concreta nella violazione di legge del provvedimento di diniego impugnato.

3. La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 324 e 391-bis c.p.c., sostenendo che la pendenza del termine per la revocazione dell’ordinanza della corte di cassazione che ha definito il giudizio ha impedito il passaggio in giudicato dell’ordinanza stessa. Sostiene la ricorrente che deve trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 324 c.p.c., in forza del quale le sentenze (e le ordinanze pronunciate ex art. 375 c.p.c.) passano in giudicato solo dopo trascorso il termine per la proposizione della revocazione per i motivi di cui dell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5.

4. Osserva la Corte che l’assunto della ricorrente è infondato. Lo stesso, infatti, è in contrasto con la formulazione letterale dell’art. 391 bis c.p.c., comma 5, che prevede che “la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto”. Irrilevante è il fatto che l’art. 324 c.p.c., disponga, in termini generali, che “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ne a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell’art. 395”, posto che l’art. 391 bis, nella parte in cui prevede che nè il termine per la proposizione del ricorso per revocazione, nè, tantomeno, quest’ultimo impediscono il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, si pone come norma speciale – ex art. 14 preleggi – rispetto a quella generale di cui al precedente art. 324 c.p.c.. L’introduzione della revocazione anche nei confronti delle sentenze e delle ordinanze della corte di cassazione, sia pure limitatamente all’ipotesi di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., ha previsto un istituto del tutto estraneo al sistema normativo previgente, che individuava nella sentenza della corte di cassazione la fase terminale del processo. Ciò impedisce di utilizzare disposizioni del codice di rito, che, anche per le espressioni letterali utilizzate, si riferiscono alla diversa situazione normativa, in cui la revocazione era ammessa solo avverso le sentenze di merito. Così appare sostanzialmente inutile il richiamo all’art. 324 c.p.c., perchè, se è vero che la norma prevede che la sentenza soggetta a revocazione ai sensi degli art. 4 e 5 dell’art. 395, non può intendersi passata in giudicato, è anche innegabile che la sentenza che la norma prende in considerazione è esclusivamente quella del giudice del merito, in quanto è l’unica suscettibile di passare in giudicato (cfr. Cass. n. 8388 del 27/05/2003).

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 4.000,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA