Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13306 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37645/19 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato a Roma, v. Taranto n. 90,

(c/o avv. Vinci), presso l’avvocato Giuseppe Mariani, che lo difende

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Caserta del 17.7.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.S. ha impugnato per cassazione il provvedimento 17 luglio 2019 con cui il giudice di pace di Caserta ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto di Caserta.

L’amministrazione non ha notificato controricorso, ma solo depositato un “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato su due motivi.

Col primo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di pace avrebbe errato nel convalidare H provvedimento di espulsione.

La nullità deriverebbe dal fatto che il provvedimento espulsivo non era sottoscritto dal prefetto, ma dal viceprefetto pro tempore.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento di espulsione può essere adottato solo dal prefetto.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio già più volte affermato dalla corte, secondo cui “è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anzichè dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 18540 del 21/09/2016, Rv. 641170-01; nello stesso senso, Sez. 6-1, Ordinanza n. 7873 del 29/03/2018, Rv. 648277-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 28330 del 28/11/2017, Rv. 646780-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18540 del 21/09/2016, Rv. 641170-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2664 del 22/02/2012, Rv. 621304-01).

1.2. E’ ben vero che secondo Sez. 6-1, Ordinanza n. 19689 del 07/08/2017, Rv. 645473-01 “è illegittimo e, quindi, suscettibile di annullamento, il decreto di espulsione dello straniero dallo Stato, emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto”.

Ma questo principio non viene in rilievo nel nostro caso, per due ragioni.

In primo luogo, perchè la decisione appena ricordata aveva ad oggetto un provvedimento di espulsione adottato da un viceprefetto aggiunto privo di delega, il quale è figura ben diversa dal viceprefetto vicario.

Il viceprefetto aggiunto, infatti, non è un sostituto del prefetto, ma una delle tre qualifiche in cui si articola la carriera prefettizia (e cioè prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto: cfr. D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, artt. 2 e 34), il quale non ha ope legis funzioni vicarie del prefetto, se non gli sono espressamente attribuite con delega ad hoc (D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 34; cfr. altresì la Tabella “B” allegata sub n. 2 al suddetto D.Lgs.). Il viceprefetto vicario, invece, è per legge il “vicario del titolare” dell’Ufficio territoriale del governo (D.Lgs. n. 139 del 2000, Allegato 2).

In secondo luogo, il principio affermato da Cass. 19689/17, cit., non può essere invocato nel presente caso in quanto è onere di chi invoca la nullità di un provvedimento amministrativo dimostrarne il fatto costitutivo, e cioè l’assenza di delega in capo al funzionario che ha adottato il provvedimento amministrativo in asserita carenza di potere, in virtù della generale presunzione di legittimità dell’atto amministrativo (in tal senso, Sez. 2, Ordinanza n. 20972 del 22/08/2018, Rv. 650028-01). Prova che, nel caso di specie, mai fu offerta dall’odierno ricorrente.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta sia la violazione di legge, sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Sostiene una tesi così riassumibile:

-) il provvedimento di espulsione è un provvedimento amministrativo;

-) i provvedimenti amministrativi prodotti in copia devono essere attestati conformi all’originale dal pubblico ufficiale a ciò preposto;

-) nel caso di specie col ricorso in opposizione l’odierno ricorrente aveva eccepito la nullità del decreto prefettizio per mancanza della suddetta attestazione di conformità;

-) il giudice di pace aveva trascurato di provvedere sulla suddetta eccezione.

Il motivo prosegue affermando che “nell’atto impugnato si rinviene un giudizio sulla pericolosità sociale presunta”, e che tale giudizio doveva essere devoluto al tribunale penale distrettuale, sezione misure di prevenzione.

2.1. Il motivo è in parte infondato, ed in parte inammissibile.

Il giudice di pace, per il fatto stesso di avere provveduto rigettando l’opposizione al decreto espulsivo, ha ipso facto dimostrato di ritenere esistente, valido ed autentico il decreto di espulsione dinanzi a lui impugnato.

L’eccezione di nullità del decreto per mancanza dell’attestazione di conformità dunque non è stata trascurata, ma è stata implicitamente rigettata.

2.2. In ogni caso il motivo sarebbe infondato nel merito.

Il ricorrente sostiene che il provvedimento di espulsione sarebbe nullo, perchè privo della attestazione di conformità all’originale, ed invoca il precedente di cui a Cass. 17960/04.

Ma questa sentenza non ha affatto affermato il principio invocato dal ricorrente.

Cass. 17960/04 ha stabilito che il decreto di espulsione deve essere comunicato all’interessato per produrre i suoi effetti; e la comunicazione non può dirsi validamente eseguita quando sulla copia consegnata al destinatario manchino sia la sottoscrizione del prefetto, sia l’attestazione di conformità all’originale.

Nel caso di specie, per contro:

a) il ricorrente non descrive mai il tenore letterale del decreto di espulsione;

b) è lo stesso ricorrente a riferire che il provvedimento era sottoscritto dal viceprefetto: e dunque una sottoscrizione esisteva.

2.3. Nella parte, infine, in cui discorre di “pericolosità sociale” il ricorso è inammissibile, in quanto totalmente avulso dal contenuto del provvedimento impugnato, il quale si è limitato – correttamente – a rilevare che nel giudizio di convalida del decreto di espulsione il Giudice di pace è tenuto ad accertare la sola regolarità formale del provvedimento, e non il merito di esso.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se effettivamente dovuto nel caso concreto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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