Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13306 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11904-2016 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262/264, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TAVERNA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRO PAINO, ANNA STEFANINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5111/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che E.E. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF in relazione all’anno 2003.

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, sarebbe stata norma di interpretazione autentica e dunque applicabile in via retroattiva. Ha aggiunto che il contribuente avrebbe potuto svolgere un’iniziativa personale, al fine di pervenire alla corretta determinazione della base imponibile.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’ E. adduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b, e art. 68, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

che la motivazione della CTR avrebbe trascurato il fatto che il contribuente aveva sempre eccepito la carenza di motivazione dell’atto impositivo impugnato, alla luce della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1. Sotto diverso profilo, l’Ufficio impositore avrebbe ricondotto a tassazione l’intero prezzo della cessione immobiliare, ritenuto plusvalenza, senza alcun elemento di calcolo, in grado di consentire al contribuente la verifica della congruità dei conteggi;

che col secondo, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’affidamento del contribuente, conformatosi ad indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, avrebbe dovuto far escludere, oltre alle sanzioni, anche gli interessi.

che entrambi gli intimati si sono costituiti;

che l’ E. ha proposto istanza di sospensione D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6, e che questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio, con ordinanza interlocutoria n. 10765, depositata il 3 maggio 2017;

che, una volta consumato il periodo di sospensione, il processo non risulta essere stato riassunto;

che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per mancata riassunzione Compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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