Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13305 del 29/05/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13305 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRONTEJEANS
s.r.1.,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per
procura a margine del ricorso dagli Avv.ti Giuseppe
Mirone e Giovanna Fondacaro ed elettivamente
domiciliata in Roma, Casetta Mattei n.239 presso lo
studio dell’Avv.Sergio Troppa.
– ricorrentecontro
AGENZIA delle ENTRATE,
in persona del Direttore
generale pro tempore, e MINISTERO dell’ECONOMIA e delle
Finanze,
in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi
Data pubblicazione: 29/05/2013
n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello
Stato che li rappresenta e difende.
-controricorrenti-
avverso la sentenza n.122/18/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia-Sezione Staccata di
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14.3.2013 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Giovanna Fondacaro;
udito per i controricorrenti l’Avv.Giancarlo Caselli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Vincenzo Gambardella che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 122/18/07, depositata il 16.10.2007, la
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-sezione
staccata di Catania, in accoglimento dell’appello
proposto da Agenzia delle Entrate avverso la sentenza
di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto
dalla Bronte jeans s.r.l. con oggetto il provvedimento
di diniego agevolazione ex art.26 del d.p.r.
n.601/1973, confermava detto provvedimento di diniego.
I Giudici territoriali argomentavano la decisione,
rilevando che la società contribuente non era di nuova
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Catania, depositata il 16/10/2007;
costituzione essendosi la società trasformata da s.a.s.
in s.r.1., laddove la norma di riferimento prevedeva
ai fini della spettanza dell’agevolazione fiscale il
duplice requisito della nuova costituzione in forma di
società di capitali e della novità dell’iniziativa
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, Bronte jeans s.r.l.
Hanno resistito con controricorso
Agenzia delle
Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione.
1.Con il primo
motivo, intestato “nullità della
sentenza in relazione all’art.360 n.5 c.p.c. per omessa
pronuncia
su
un
profilo
fondamentale
della
controversia” la ricorrente società – premessa
l’esistenza di tre sentenze passate in cosa giudicata
le quali avevano riconosciuto il diritto di essa
Società di godere dell’agevolazione in oggettodenuncia l’omessa pronuncia da parte della Commissione
Tributaria Regionale sull’eccezione di giudicato già
sollevata in grado di appello.
Con la memoria depositata ex art.378 c.p.c.
la
ricorrente ha dedotto che, nelle more del presente
giudizio, sono passate in cosa giudicata altre due
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produttiva.
sentenze della C.T.R. siciliana (aventi ad oggetto gli
avvisi di accertamento emessi per gli anni 1991 e
1995), le quali pure avevano riconosciuto la
sussistenza in capo ad essa società dei requisiti per
beneficiare delle esenzioni IRPEG ed ILOR. Con la
indicate negli scritti difensivi a supporto della
sollevata eccezione di giudicato.
2.Questa
Corte,
con
sentenza
a
Sezioni
Unite
n.13916/2006, ha affermato il principio secondo cui il
giudicato esterno, formatosi successivamente alla
notifica del ricorso per cassazione, relativamente al
riconoscimento della spettanza di una esenzione
pluriennale, fa stato, salvo diverse specifiche
previsioni di legge, per tutto il periodo in
considerazione, ed è rilevabile d’ufficio, sulla base
di pertinente documentazione, che può essere prodotta,
nel rispetto del principio del contraddittorio, fino
all’udienza di discussione, purchè esso si sia formato
dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il
deposito del ricorso per cassazione. La giurisprudenza
successiva di questa Corte in materia ha ribadito detto
orientamento (n.13295/2008 e n.1112/08).
3.Alla luce dei superiori principi, cui il Collegio
ritiene dare continuità -se il primo motivo di ricorso
non può
trovare
accoglimento,
per
difetto
di
specificità non avendo la ricorrente né allegato
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memoria la ricorrente ha prodotto tutte le sentenze
tempestivamente le sentenze
(sulle quali avrebbe
fondato l’eccezione di giudicato assertivamente
sollevata in secondo grado) né riportato il contenuto
delle stesse in seno al ricorso- deve, comunque,
rilevarsi l’esistenza di giudicato esterno rilevante
4.Con le memorie ex art.378 c.p.c. sono state, infatti,
legittimamente prodotte due sentenze della C.T.R. della
Sicilia n.ri 423/34/08 e 425/34/2008 (relative agli
avvisi di accertamento per gli anni 1991 e 1995),
passate in cosa giudicata successivamente al deposito
del ricorso in cassazione, le quali hanno rigettato
l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e
l’appello incidentale proposto dalla Società dando atto
dell’esistenza di precedenti giudicati (relativi agli
avvisi di accertamento anni 1990, 1992 e 1994)
formatisi in esito alle relative pronunce con le quali
si era riconosciuta la sussistenza in capo alla Bronte
Jeans s.r.l. dei requisiti per beneficiare
dell’esenzione IRPEG ed ILOR prevista dagli artt. 101 e
105 del T.U. 6 marzo 1978 n.218 e dell’art.14-comma 5della legge l marzo 1986 n.64.
5. Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che il
giudicato formatosi in esito alle precitate sentenze
n.423/34/08 e 425/34/2008 – di riconoscimento dei
presupposti per godere dell’esenzione ILOR ed IPERG 5
nella presente controversia.
tISPNTF P..’
fa stato, alla luce dei principi di cui a SS.UU.
n.13916/2006 citata, nella presente controversia
attinente proprio al provvedimento di diniego delle
suddette esenzioni opposto dall’Amministrazione
finanziaria.
con compensazione tre le parti delle spese processuali,
avuto riguardo all’epoca del consolidarsi
dell’orientamento giurisprudenziale ed alla particolare
evoluzione processuale della controversia.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo della contribuente.
Compensa
integralmente
tra
processuali.
Così deciso in Roma il 14.3.2013.
le
parti
le
spese
6. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata