Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13305 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32859/19 proposto da:

D.M.O., elettivamente domiciliato a Torino, via Alpignano

n. 28, presso l’avvocato Luca Schera, che lo difende in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 8.10.2019 n.

1456;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M.O. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Brescia 8 ottobre 2019 n. 1456.

Tale sentenza ha rigettato il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione con cui il Tribunale di Brescia aveva rigettato la sua domanda di concessione dello status di rifugiato ovvero, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il Ministero dell’Interno non ha notificato il controricorso, ma si è limitato a depositare un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorso, infatti, trascura completamente di indicare, nemmeno in modo sintetico o riassuntivo:

-) quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda in primo grado;

-) quali ragioni pose il tribunale a fondamento della decisione di rigetto;

-) quali motivi vennero posti a fondamento dell’appello.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se effettivamente dovuto nel caso concreto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se effettivamente dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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