Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13304 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30705/19 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato a Milano, via della Commenda

n. 35, presso l’avvocato Francesca Gorini, che lo difende in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 3 aprile 2019 n.

585;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.O., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese a causa del timore di essere forzatamente arruolato da una formazione di ribelli, i quali arruolavano i giovani con la forza ed avevano già ucciso suo padre

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento B.O. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che la rigettò con ordinanza 23.5.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 3.4.2019 n. 585.

La Corte d’appello, dopo avere esposto brevi cenni sulla situazione politica, sociale ed economica del Senegal (pp. 4-6 della sentenza impugnata), ha ritenuto che il racconto dell’appellante non fosse attendibile (p. 7), ed ha di conseguenza rigettato il gravame.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.O. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 1 della convenzione di Ginevra sullo stato dei rifugiati, e dell’art. 4 della direttiva 2004/83/CE. Deduce che la Corte d’appello avrebbe violato le suddette norme in tre diversi modi:

-) da un lato, reputando inattendibile un racconto che non era tale;

-) dall’altro lato, per avere formulato un giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente, senza avere previamente assolto l’obbligo di attivarsi, anche d’ufficio, per accertare la verosimiglianza del racconto compiuto dal richiedente protezione;

-) in terzo luogo, per avere comunque motivato in modo solo apparente il proprio giudizio di inattendibilità del racconto compiuto dal richiedente protezione.

1.1. La prima delle suesposte censure è inammissibile per totale carenza di illustrazione. Il ricorrente, infatti, si limita in sostanza a dedurre (pagina 5, quarto capoverso, del ricorso) che male avrebbe fatto la Corte d’appello ha giudicare inattendibile un racconto che non era tale. Il motivo è dunque puramente assertivo, in quanto contrappone la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito.

1.2. La seconda delle suesposte censure è parzialmente fondata.

Ai richiedenti asilo ed ai richiedenti protezione sussidiaria la legge accorda una speciale posizione di favore nel processo, rappresentata dall’attenuazione degli oneri probatori.

Infatti è dovere (e non facoltà) del giudice, anche dinanzi a narrazioni prive di riscontri obiettivi, attivarsi per acquisire “informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” (cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), acquisendo di propria iniziativa le informazioni necessarie, e senza arrestarsi alla mera constatazione che l’istante non abbia fornito prova dei suoi assunti (ex plurimis, Sez. 6-1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305-01; Sez. 6-1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728-01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675-01).

1.3. Su quali siano i presupposti ed i limiti di questo dovere di “cooperazione istruttoria” dell’organo giudicante esiste ormai una consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha dettato a tal riguardo una regola, un’eccezione ed un’eccezione all’eccezione, che ovviamente fa risorgere la regola.

La regola, già anticipata, è che il giudice di merito ha il dovere di accertare d’ufficio la plausibilità del racconto posto a fondamento della domanda di protezione internazionale, acquisendo dagli organi competenti informazioni attendibili ed aggiornate (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8).

1.4. L’eccezione a tale regola è che il suddetto dovere di “cooperazione istruttoria” viene meno quando il giudice reputi inattendibile il racconto del richiedente protezione. L’inattendibilità soggettiva, infatti rende superfluo accertare se davvero il richiedente sia esposto a persecuzione od al rischio di condanna a morte, tortura, trattamenti degradanti.

1.5. L’eccezione all’eccezione – la quale fa risorgere la regola – è che il dovere di cooperazione istruttoria va adempiuto dal giudice anche in presenza di racconti inattendibili, quando il richiedente protezione abbia invocato la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), prospettando il rischio di trovarsi esposto, in caso di rimpatrio, ad una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Infatti il principio di non refoulement di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, impedisce di respingere una persona che, tornando in patria, potrebbe essere esposta al rischio di morte.

Nè rileva che tanto l’art. 33 della Convenzione di Ginevra, quanto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, impediscano il respingimento di persone che nel proprio paese potrebbero essere esposte al “rischio di persecuzioni”, senza fare menzione del rischio di violenza bellica.

Costituisce, infatti, regola del diritto internazionale consuetudinario quella secondo cui il principio di “non respingimento” deve trovare applicazione in tutti i casi in cui il rimpatrio esporrebbe la persona respinta al rischio di compromissione di uno qualsiasi dei diritti contemplati dagli artt. 6 e 7 del Patto sui diritti civili e politici di New York del 16.12.1966, diritti tra i quali il Patto include la vita e l’incolumità fisica (come ritenuto dall’Organizzazione delle nazioni Unite per i Rifugiati nel Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 1967, del 26 gennaio 2007).

I principi consuetudinari del diritto internazionale, pur non avendo forza ed efficacia diretta di legge, impongono tuttavia al giudice nazionale di interpretare le norme interne in modo coerente con quei principi, per evitare che queste ultime possano essere sospettate di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. (Corte Cost., 24-10-2007, n. 348 e Corte Cost., 24-10-2007, n. 349).

1.6. In conclusione, il giudice investito da una domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c), ha il dovere di accertare ex officio se nel Paese di provenienza del richiedente esista davvero una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; deve farlo utilizzando fonti attendibili ed aggiornate; e deve farlo senza badare se il richiedente sia persona sincera o mendace, tranne ovviamente un caso: che il richiedente abbia mentito o sia inattendibile circa la propria stessa provenienza.

1.7. Nel caso di specie la Corte d’appello, pur dando atto di avere indagato ex officio sulle condizioni del Senegal in generale e della regione Casamance in particolare, non ha tuttavia indicato da quali fonti abbia tratto le proprie conclusioni. Ciò impedisce di verificare se abbia rispettato l’onere di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e rende la sentenza impugnata viziata da un error in procedendo.

La sentenza va dunque cassata con rinvio affinchè la Corte d’appello, nel tornare ad esaminare il gravame proposto con riferimento al diniego di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), stabilisca in primo luogo se il richiedente sia attendibile nella parte in cui riferisce di provenire dal Casamance; ed in caso affermativo accerti se nella suddetta regione senegalese sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, avvalendosi di fonti attendibili ed aggiornate ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, che avrà cura di indicare nella motivazione.

2. Il secondo motivo, col quale il ricorrente lamenta che la sentenza d’appello sarebbe incorsa sia in un vizio di violazione di legge, sia in una motivazione apparente, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione senegalese del Casamance resta assorbito dall’accoglimento del primo.

3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, con riferimento al rigetto della domanda di protezione umanitaria. Deduce che la Corte d’appello non ha compiuto la “valutazione comparativa” tra la condizione conseguita del richiedente in Italia, e quella del paese di provenienza.

3.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, infatti, investita dal motivo di gravame con cui il richiedente si doleva del rigetto della propria domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ne dà conto la stessa sentenza impugnata a pagina 2, secondo capoverso), ha rigettato il gravame (il che impedisce di ravvisare la sussistenza del vizio di omessa pronuncia) trascurando tuttavia di indicare per quali ragioni nel caso di specie abbia ritenuto insussistente una condizione di vulnerabilità idonea a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Resta solo da aggiungere che tale questione non rimane assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, in quanto la diversità di presupposti fattuali e giuridici tra la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), da un lato, ed il permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis) dall’altro, ha per conseguenza che il rigetto della domanda di protezione sussidiaria non comporta, per ciò solo, l’automatico rigetto anche della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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