Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13304 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7396-2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 1301/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 20/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

Che:

S.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso. Quest’ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento riguardante l’IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2006.

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, lo Schirato lamenta “illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronunzia – violazione e/o falsa applicazione art. 112 c.p.c. -violazione e/o falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 41 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55. Nullità dell’avviso di accertamento per carenza di prova e per omessa motivazione in merito alla pretesa esistenza dei maggiori ricavi ricostruiti induttivamente – illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato – Illegittimità della sentenza impugnata – violazione art. 360 c.p.c., n. 5”;

che, nel corso del periodo d’imposta in questione, il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa esclusivamente a favore di due società, percependo unicamente i redditi debitamente assoggettati a ritenuta d’acconto riscontrati dall’Ufficio;

che, col secondo, deduce “illegittimità della sentenza impugnata – rideterminazione della misura delle sanzioni in forza dello ius superveniens ex D.Lgs n. 158 del 2015, applicazione della legge più favorevole al reo – illegittimità della sentenza impugnata – art. 360 c.p.c., n. 3”; che la disciplina sanzionatoria prevista, come modificata dal D. Lgs n. 158/2015 avrebbe dovuto trovare applicazione anche per situazioni pregresse non ancora definite; che l’intimata non si è costituita;

che, in data 3 marzo 2017, lo S. ha proposto istanza di sospensione D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, e che questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio, con ordinanza interlocutoria n. 9547, depositata il 12 aprile 2017; che, una volta consumato il periodo di sospensione, il processo non risulta essere stato riassunto;

che, in data 4 febbraio 2020, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, munita dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, è comunque idonea a determinare l’effetto di estinguere il giudizio (Sez. 5, n. 11033 del 19 aprile 2019; Sez. 6-3, n. 19907 del 27/07/2018) e che, retroagendo ad una fase logicamente precedente rispetto a quella della valutazione della procedibilità del ricorso stesso, ne determina ipso facto l’estinzione;

che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinuncia. Compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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