Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13303 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13303 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
TURRICCHIA Arnaldo, elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio
n. 2, presso l’avv. Fabrizio Hinna Danesi, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
68/20/07, depositata il 21 maggio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo

Data pubblicazione: 29/05/2013

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Letizia Guida per la ricorrente e l’avv. Fabrizio
Hinna Danesi per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’ accoglimento del ricorso per quanto
di ragione.
Ritenuto in fatto

sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in
epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto
ad Arnaldo Turricchia, già dirigente Enel, il diritto al rimborso della
maggiore ritenuta IRPEF, rispetto all’aliquota del 12,5%, operata in
relazione alla somma versatagli, nel 2000, a titolo di liquidazione in capitale
del trattamento di previdenza integrativa aziendale (PIA).
2. Il contribuente resiste con controricorso.
3. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. Con i cinque motivi di ricorso, i quali, per la loro intima connessione,
vanno trattati congiuntamente, è riproposta la questione del regime fiscale
delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di
previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale
FONDENEL/P.I.A.
2. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.
La questione è stata recentemente risolta dalle Sezioni unite di questa
Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che
ha affermato il seguente principio: .
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all’art. 6
della legge n. 482 del 1985 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra

2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti
al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da
epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle
somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di
previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati
entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento
finanziario del capitale; per tale dovendosi intendere, come espressamente
precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il
“rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo,
del capitale accantonato” (cfr., da ult., Cass. nn. 287 e 5376 del 2012).
3. Il ricorso va, pertanto, in detti termini accolto, la sentenza impugnata
deve essere cassata e la causa rinviata, per i necessari accertamenti di fatto,
ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2013.

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l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del

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