Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13303 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10775-2019 proposto da:

CENTRO FORMIANO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo

studio CAPPONI & DI FALCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ENRICO DE FEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE, AGENZIA

DELLE ENTRATE 11210661002;

– Resistente –

avverso la sentenza n. 6159/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1 La soc. Centro Formiano srl impugnava la cartella di pagamento, notificata da Equitalia per conto di Agenzia delle Entrate con la quale veniva recuperata a tassazione l’Iva non pagata dalla società Auto Ken che aveva ceduto alla ricorrente n. 43 automobili ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto intracomunitario.

2. La Commissione Provinciale di Frosinone rigettava il ricorso.

3 Sull’impugnazione della società, la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello ritenendo, per quanto di interesse in questa sede, che, ai fini del calcolo dell’imponibile Iva, si doveva tener conto del prezzo dei veicoli risultante dalle fatture di acquisto intracomunitario da parte della società cedente e non dal valore desunto dalla rivista specializzata.

4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., per non la CTR avere tenuto in considerazione gli elementi indicati dal contribuente circa la congruità del corrispettivo versato per l’acquisto dei veicoli corrispondente ai valori di mercato dell’epoca.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 3, e 4 per avere i giudici di merito reso una motivazione per relationem, senza alcuna argomentazione critica di quanto sostenuto dal contribuente e senza alcun argomento giuridico.

1.2 Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR preso in considerazione il fatto decisivo ai fini del decidere costituito dalla mancata prova da parte del dell’Ufficio della incongruità dell’operazione.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 I giudici di merito hanno ritenuto che il valore dei veicoli acquistati dal ricorrente da Auto Ken fosse da determinare nel prezzo indicato nelle fatture di acquisto della cedente avuto riguardo alla circostanza che tra l’acquisto intracomunitario da parte della Auto Ken e la successiva rivendita alla ricorrente era intercorso un brevissimo intervallo di tempo.

2.2 L’impugnata sentenza ritenendo in tal modo provato il fatto costitutivo della pretesa fiscale ha correttamente applicato i principi, contenuti nell’art. 2967 c.c., che governano la ripartizione dell’onere probatorio

2.3 Le argomentazioni fatte valere con il motivo di censura formulato come violazione o falsa applicazione di legge si risolvono in realtà in una critica alla determinazione dell’imponibile contenuta nella sentenza con giudizi e valutazioni che si sovrappongono all’accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Il secondo motivo non merita accoglimento.

3.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giuice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

3.1 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze in quanto la CTR ha dato conto delle ragioni poste a base della sua decisione affermando che ” nel merito è arbitraria la pretesa di assumere a parametro di riferimento il valore di una rivista specializzata piuttosto che quello risultante dalle fatture di acquisto da parte del venditore tanto più che – come esattamente osservato dall’Agenzia – tra l’acquisto intracomunitario da parte di Autoken e la successiva rivendita all’appellata intercorre nella specie un intervallo di uno o due giorni. Non avendo l’Autoken versato l’Iva incassata sulle vendite – ad un prezzo che perciò non può essere inferiore a quello di acquisto -essa va versata dal Centro formiano solidalmente responsabile”.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

4.1 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4 e 5, applicabile ratione temporis al caso concreto, non può essere proposto riscorso per Cassazione per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado. Nella fattispecie entrambi i giudizi hanno concluso per la congruità del valore attribuito all’autoveicolo dagli atti impositivi Non vi è prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

6 Nulla è da statuire sulle spese essendo la costituzione dell’Agenzia inefficace in quanto tardiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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