Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13302 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36537/2019 proposto da:

O.E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1685/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.E.E., cittadino della Nigeria, chiese alla. competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente, appartenente all’etnia (OMISSIS) e di religione cristiana, raccontò di essere fuggito dalla Nigeria in quanto un amico era stato fermato e catturato dai (OMISSIS), perchè coinvolto in una gang criminale; che temendo di essere coinvolto in tali fatti si recava nel villaggio di origine dove veniva raggiunto, in circostanze non chiare, dai membri dei (OMISSIS) che picchiavano la madre. Decideva quindi di allontanarsi in un’altra città ma temendo di essere nuovamente raggiunto decideva di andare in Libia dove si fermava per tre anni prima di imbarcarsi per l’Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento O.E.E. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Venezia che rigettò il reclamo.

11 Tribunale ritenne che mancavano i presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1685/2019, pubblicata il 24 aprile 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da O.E.E., con ricorso fondato su 7 motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente in relazione alla ritenuta non credibilità del ricorrente.

La sentenza della corte d’appello sarebbe viziata perchè “afferma la

illogicità e la contraddittorietà della narrazione senza sviluppare alcuna motivazione idonea a supportare tale giudizio, limitandosi a richiamare i puntuali rilievi del Tribunale. La sentenza appare totalmente carente di motivazione.

Il motivo è infondato.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri di Cass. 8820/2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso, a far data dalle dichiarazioni rese in sede di audizione. Infatti il giudice del merito ha ritenuto che il ricorrente non sia stato in grado di indicare fondate e documentate ragioni che gli impedirebbero di fare rientro nel suo paese.

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

5.3. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b) ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis, n. 9”.

“Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla dedotta non credibilità della vicenda personale-travisamento della prova-violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”; “Nullità per mera apparenza della motivazione – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4″.

Secondo il ricorrente, il giudizio di non credibilità reso dal Tribunale e confermato dalla Corte d’Appello si pone in contrasto con i criteri interpretativi delle dichiarazioni del ricorrente ed appare viziato dalla mancata collaborazione istruttoria. La sentenza della Corte d’Appello sarebbe errata là dove afferma che il ricorrente avrebbe dovuto allegare i motivi per cui un suo rientro in patria oggi lo avrebbe esposto a pericolo.

Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono infondati.

La motivazione della sentenza impugnata è scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico.

Occorre innanzitutto precisare che il presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lett. c) è quello della minaccia grave e individuale alla persona derivante da violenza indiscriminata scaturente da una situazione di conflitto armato interno o internazionale, minaccia che può, sia pur eccezionalmente, rilevare non in relazione alla situazione personale quando il livello di violazione dei diritti umani raggiunge un livello così elevato che il rischio risulta in re ipsa (C.G. 30 gennaio 2014, in causa 0285/12, Diakitè, punto 10.3). Ne deriva, sul piano strettamente logico, prima ancor che cronologico, che l’accertamento di tale situazione deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente.

Inoltre in tema di cooperazione istruttoria, il giudice deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova – perchè non reperibile o non esigibile – della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all’attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo, ma non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso (in tale ultimo senso, invece, Cass. Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Da ciò scaturisce che in tema di valutazione di credibilità del richiedente asilo, il relativo giudizio, eventualmente negativo, non può in alcun modo essere posto a base, ipso facto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege, volta che quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del ricorrente – sicchè risulta frutto di un evidente paralogismo l’equazione mancanza di credibilità/insussistenza dell’obbligo di cooperazione” (Cass. 8819/2020).

Nella fase del giudizio volta ad acquisire le dichiarazioni del richiedente asilo (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l’obbligo di cooperazione)”.

“Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti – tale non potendosi ritenere il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale – alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3 lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate.

Ebbene la sentenza impugnata si è attenuta a tutti i predetti principi. Infatti la Corte d’Appello a prescindere dalla credibilità o meno del racconto del ricorrente ha attivato la cooperazione istruttoria ed ha esaminato lo stato del Paese del ricorrente alla luce di rapporti Easo 2015, 1016 2017, 2018 (cfr. pag. 19 sentenza impugnata) Nè del resto il ricorrente ha allegato rapporti più recenti e diversi.

I giudici hanno adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, avendo acquisito fonti aggiornate circa la situazione presente nella zona specifica di provenienza del richiedente e da cui si evince una generale situazione di sicurezza della suddetta zona, escludendo, motivatamente, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c).

5.4. Con il sesto e settimo motivo il ricorrente denuncia la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, rispetto alla situazione di generale insicurezza della Nigeria”. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, comma 6”.

Lamenta il ricorrente che la domanda di protezione umanitaria è stata formulata evocando anche la grave situazione di insicurezza interna e di violazione e compromissione dei diritti fondamentali della persona umana che tutt’oggi si riscontra in Nigeria. Inoltre nella sentenza impugnata non si fa riferimento alcuno alla situazione della Nigeria nè ai tre anni di permanenza in Libia.

Il motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (contra, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020).

Per cui il giudizio in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria va condotto alla luce di valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso – onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione)”.

Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.

In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020).

In conclusione il rilascio della protezione umanitaria è conseguenza della condizione di estrema vulnerabilità in cui il richiedente si troverebbe nel caso di rimpatrio nel proprio paese d’origine. Tale vulnerabilità deve essere considerata su un piano oggettivo, guardando quindi alla condizione del paese d’origine, e su un piano soggettivo e personale, avendo riguardo alle eventuali violenze o discriminazioni cui potrebbe essere soggetto il richiedente.

Ebbene la Corte d’appello nel caso di specie non ha rispettato tali principi. Infatti la sentenza impugnata non dice nulla nè sulla integrazione lavorativa, nè tantomeno sul passaggio in Libia.

6. Pertanto la Corte rigetta i primi 5 motivi di ricorso, accoglie il sesto e settimo motivo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

la Corte rigetta i primi 5 motivi di ricorso, accoglie il sesto e settimo motivo per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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