Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13302 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 17/06/2011), n.13302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

MERCERIA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 31/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ottobre 2001 l’Ufficio II. DD. di Siracusa notificava alla società Merceria srl un avviso di accertamento IRPEG – ILOR per l’anno 1992 operato con metodo induttivo, sul presupposto della inattendibilità delle scritture contabili della società, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d). Con tale accertamento – fondato sulla constatazione dell’omessa fatturazione di merci in entrata e in uscita e sulla discordanza tra le giacenze contabilizzate e quelle riscontrate – l’Ufficio rideterminava il reddito della società da L. – 452.000 a L. + 115.000.000, recuperando le poste non contabilizzate e sommandole ai ricavi e, quindi, applicando ai ricavi lordi la percentuale di redditività aziendale di cui ai coefficienti previsti dal decreto L. n. 69 del 1989.

L’avviso di accertamento veniva impugnato dalla contribuente e annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione distaccata di Siracusa.

La Commissione Tributaria Regionale motivava la propria decisione argomentando che il metodo adottalo dall’Ufficio per pervenire all’accertamento induttivo dei redditi della contribuente – consistente nell’applicazione delle percentuali di ricavo e redditività desunte dagli studi di settore compiuti dall’Amministrazione finanziaria – poteva essere attendibile in normali condizioni di mercato, ma non nel caso di specie, in cui la redditività dell’attività commerciale della società Merceria srl risultava pregiudicata, nel periodo oggetto di accertamento (1992), dalle negative ripercussioni del sisma che aveva colpito la provincia di Siracusa il 13.12.1990.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sulla scorta di due motivi, denunciando, con il primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) e, col secondo motivo, l’insufficienza di motivazione sul nesso logico tra il sisma del 1990 e la redditività del contribuente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

L’intimata non si è costituita nel giudizio di cassazione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza de 8.3.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultimo., infatti, non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio. Non vi è luogo alla regolazione delle spese tra il Ministero e la parte privata, non essendosi quest’ultima costituita nel giudizio di legittimità.

Quanto al ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si osserva che, col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per avere la Commissione Tributaria Regionale posto a fondamento della sentenza impugnata una circostanza – la presunta ripercussione sull’attività commerciale della Merceria srl del sisma che ha investito la provincia di Siracusa nel 1990 – non dedotta in primo grado.

Col secondo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia consistente nel rapporto tra il sisma e l’andamento economico della specifica attività commerciale della contribuente.

Il primo motivo è infondato, in quanto l’argomento secondo cui il sisma del 1990 avrebbe causato uno specifico effetto recessivo sull’economia locale, tale da rendere inutilizzabili gli studi di settore ai fini dell’accertamento dei redditi delle imprese del siracusano negli anni immediatamente successivi all’evento, non costituisce una eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, ossia un argomento tendente ad elidere l’efficacia persuasiva della presunzione semplice desumibile dai coefficienti presuntivi D.L. n. 69 del 1989, ex art. 11. Non sussiste quindi la lamentata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 giacchè tale disposizione impedisce la proposizione nel giudizio di appello di nuove domande od eccezioni in senso stretto, non già di mere argomentazioni difensive; al riguardo si vedano, con riferimento al processo tributario, le sentenze di questa Corte n. 3558/2009 e n. 14020/07 (“Nel processo tributario è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado proporre in grado d’appello mere difese, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, in quanto il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto”), nonchè, con riferimento al processo civile, la sentenza n. 18519/05.

Il secondo motivo va invece giudicato fondato.

Al riguardo va premesso che, per il principio della flessibilità degli strumenti presuntivi (che trova origine e fondamento nell’art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica), in ogni ipotesi di utilizzazione, da parte dell’Amministrazione, della procedura di determinazione induttiva dell’ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi D.L. n. 69 del 1989, ex artt. 11 e 12 convertito, con modificazioni, nella L. n. 154 del 1989, è ammessa la prova, a carico del contribuente, della inapplicabilità dei parametri al caso concreto e tale prova può essere costituita, in assenza di indicazioni normative specifiche contrarie, anche da presunzioni che il giudice nel suo prudente apprezzamento può configurare e valutare (giurisprudenza consolidata: vedi, tra le tante, le sentenze 19163/03, 2411/06, 15 124/06, 3223/07, 15539/09).

Proprio dal suddetto principio discende, tuttavia, che, ai fini del superamento della presunzione relativa desumibile dall’applicazione dei coefficienti D.L. n. 69 del 1989, ex artt. 11 e 12 è necessario che il contribuente offra la prova di elementi di fatto concretamente idonei a dimostrare, sia pure presuntivamente, che Pentita dei ricavi o dei compensi da lui acquisiti nel periodo oggetto di verifica è stata concretamente inferiore a quella astrattamente risultante dall’applicazione dei suddetti coefficienti.

Tanto premesso in diritto, la motivazione della sentenza impugnata va giudicata certamente insufficiente, in quanto la Commissione Tributaria Regionale di Palermo si è limitala a dare atto del sisma del 1990, affermando, in termini tanto apodittici quanto generici, che tale sisma avrebbe avuto “una pesante ripercussione negativa sui redditi degli anni immediatamente successivi” (pag. 3, righi 5-6 della sentenza) e quindi aggiungendo che gli stravolgimenti determinati dallo stato di calamità naturale conseguente al sisma avrebbero certamente avuto una “grave ripercussione negativa sulle percentuali di ricarico e di redditività” (pag. 3, righi 13-14, della sentenza), senza in alcun modo calare tali argomentazioni nella concreta disamina dell’attività commerciale oggetto di verifica. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe invece dovuto motivare il superamento della presunzione semplice derivante dai coefficienti applicati dall’Ufficio con argomentazioni concretamente pertinenti alla specifica attività della contribuente, indicando le ragioni che – con riferimento, da un lato, alle caratteristiche commerciali dell’impresa esercitata della Merceria srl (tipologia dei prodotti venduti, profilo socio-economico della clientela di riferimento) e, dall’altro, a documentate risultanze sulle conseguenze del sisma nel tessuto urbano ed economico del territorio di insediamento di detta impresa – l’hanno indotta a ritenere che il sisma che aveva investito la provincia di Siracusa nel 1990 avesse causalo una riduzione dei coefficienti di redditività dell’impresa esercitata dalla contribuente tale da rendere inutilizzabili gli studi di settore dall’Ufficio.

Il secondo motivo di ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata; la causa si rinvia quindi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in altra composizione, perchè valuti nuovamente l’applicabilità, nella specie, della procedura di determinazione induttiva dell’ammontare dei ricavi e dei compensi, con riferimento alle concrete e specifiche caratteristiche dell’attività imprenditoriale della società Merceria srl.

Il giudice di rinvio provvederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione tra l’Agenzia, vittoriosa in tale giudizio, e la parte privata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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