Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13302 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8961-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 54, presso lo studio legale TASCO & ASSOCIATI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIAMPIERO TASCO, GIORGIO

POZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5787/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. C.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, notificato in data 20.1.2014, con il quale ai due immobili di sua proprietà, siti in (OMISSIS) e Via (OMISSIS), e distinti al catasto urbano al f. 478, p.lla 222, subalterni 503 e 505, inseriti nella microzona 1 Centro Storico venivano disposte le seguenti modifiche: per il primo immobile, categoria A/2, da classe 4 a classe 5 con aumento della rendita catastale da Euro 2.837,93 ad Euro 3.307,91, per il secondo immobile, categoria C/1, da classe 5 a classe 7 con aumento della rendita da Euro 8.411,89 a Euro 20.826,64.

2.La CTP rigettava il ricorso ritenendo l’avviso sufficientemente motivato

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello confermando l’avviso limitatamente alla nuova attribuzione di rendita all’immobile di categoria A/2 osservando per quanto di interesse in questa causa: a) che l’avviso poteva considerarsi adeguatamente motivato in quanto dava conto della normativa applicata (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335) ispirata a finalità perequative e della migliorata qualità del contesto urbano, b)che, tuttavia, con riferimento all’immobile categoria Cl, l’innalzamento da classe 5 a classe 7 non trovava riscontro nell’effettivo scostamento previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, tra valore catastale di mercato nella microzona di riferimento

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo; Il contribuente si è costituito depositando controricorso

CONSIDERATO CHE:

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la CTR avrebbe omesso di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, così consentendo la revisione massiva dei classamenti degli immobili ivi ubicati; sarebbe dunque incorsa in errore l’impugnata sentenza laddove non ha ritenuto legittimo il riclassamento dell’immobile C1 pur trovandosi lo stesso all’interno della mircozona comunale dove è stato rilevato lo scostamento tra il valore catastale e valore di mercato dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

3. Il motivo di impugnazione è infondato

3.1 I giudici di seconde cure, sulla base di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti ristretti di cui all’art. 360, n. 1 e 5, hanno ritenuto che l’immobile classato in categoria C/1, a differenza dell’unità abitativa, non si trovasse nelle condizioni previste dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

3.2 L’esclusione dell’aumento della classe catastale del fondo commerciale per non essere stato riconosciuto il significativo scostamento tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali non è, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, illegittimo in relazione alla conferma dell’aumento di classe dell’appartamento di proprietà del ricorrente situato nella stessa microzona atteso che le due unità immobiliari non sono comparabili tra loro in quanto un immobile è classificato in categoria A2 (abitazione civile) e l’altro in categoria Cl (negozi e botteghe). Nessuna violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, può, dunque, predicarsi.

4 Ne consegue il rigetto del ricorso.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da

dispositivo.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000 per compensi oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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