Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13301 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 28/06/2016), n.13301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3142/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIA APRICALE

31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO PAOLI, giusta delega a margine;

FALSTAFF SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 112,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDULLA’, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO PEZZANO giusta delega a margine;

EQUITALIA CERIT SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 181/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PEDULLA’ per delega

dell’Avvocato PEZZANO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di rettifica di maggior valore relativo ad atto di compravendita l’Agenzia delle Entrate di Firenze, sulla base di una perizia dell’Agenzia del Territorio allegata all’avviso, elevava da Euro 980.000,00 a 1.605.000,00 il valore di un immobile acquistato dalla società Falstaff srl liquidando maggiori imposte complementari più sanzioni ed interessi. La società Falstaff srl propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze contestando il maggior valore accertato dall’Ufficio. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che in parziale accoglimento del ricorso aveva fissato il valore della cessione in Euro 1.298.000,00, la contribuente propose impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, la quale accolse l’appello, dichiarando altresì ammissibile l’intervento in giudizio del coobbligato B.I. venditore.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con cinque motivi e la Falstaff srl ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR avrebbe ritenuto non rettificabile in aumento ai fini dell’imposta di registro il valore dichiarato dai contraenti in relazione ad un bene immobile in stato di ristrutturazione sebbene l’UTE avesse effettuato la stima allegata all’avviso di accertamento.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello non ha valutato che l’Agenzia delle Entrate aveva dato conto degli elementi sui quali si era basata la valutazione con la stima UTE allegata all’avviso di rettifica costituente elemento di prova della rettifica del maggior valore.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3 e art. 21, nonchè art. 102 c.p.c., art. 1292 c.c. e art. 1306 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente nella parte in cui aveva esteso i suoi effetti anche nei confronti del venditore B.I., sebbene quest’ultimo fosse intervenuto nel giudizio instaurato dalla Ealstaff srl acquirente quando erano già scaduti per lui i termini di impugnazione e l’avviso di rettifica e liquidazione era divenuto nei suoi confronti definitivo.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello ha del tutto omesso di valutare le ragioni dell’appello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado e relative al ricorso proposto dal venditore B. avverso la cartella esattoriale.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto sebbene divenuto definitivo l’atto di accertamento e già iniziata la procedura di riscossione la CTR ha ritenuto legittimo l’intervento in giudizio del venditore B. annullando la cartella esattoriale a lui diretta non per vizi propri ma per vizi attinenti la rettifica del valore già notificata al venditore.

Il primo e secondo motivo di ricorso sono fondati e devono essere accolti.

In tema di imposte derivanti dalla compravendita di immobile, va premesso che l’accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate del “valore venale in comune commercio”, di cui del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2, i fini della determinazione della base imponibile di un contratto di compravendita immobiliare, deve tenere conto, in sede di rettifica ex art. 2 stesso decreto, dei trasferimenti a qualsiasi titolo che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili od altri aventi analoghe caratteristiche e condizioni ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai Comuni.

Nella fattispecie in esame l’avviso di rettifica ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis, contiene la descrizione degli elementi presi in considerazione dall’Ufficio in sede di rettifica in base ai quali è stato determinato il maggior valore, e precisamente la stima effettuata dall’UTE mentre la contribuente, a sua volta, non ha offerto alcun elemento a dimostrazione della congruenza del valore dichiarato nè documentazione di alcun genere finalizzata a dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale limitandosi a richiamare genericamente i lavori di ristrutturazione dell’immobile.

terzo motivo è altresì fondato con assorbimento del quarto e quinto motivo.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, deve essere escluso il litisconsorzio necessario e la inscindibilità delle cause tra venditore ed acquirente nel caso di rettifica dell’imposta di registro ad opera dell’Ufficio, trattandosi di rapporti giuridici tra loro distinti con la conseguenza che uno dei due soggetti non può intervenire nella causa iniziata dall’altro obbligato recuperando così il decorso a suo sfavore del termine di impugnazione.

Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n. 24063 del 16/11/2011 “Nel processo tributario, è inapplicabile l’istituto del litisconsorzio necessario alle controversie in tema di imposta di registro, cui deve essere soggetta una cessione di azienda, con riferimento alle posizioni del cedente e del cessionario, tra loro solidalmente coobbligati, poichè il rapporto di solidarietà non realizza un presupposto dell’indicato istituto, ma, più che determinare l’inscindibilità della causa tra più soggetti nel senso inteso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1 – il quale postula che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione, risultante dai contenuti concreti dell’atto autoritativo impugnato, sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e che l’impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi -, pone problemi relativi al rapporto tra giudicati (e, eventualmente, legittima un intervento nel processo, ai sensi del citato art. 14, comma 3).

Nella fattispecie poichè erano già scaduti i termini entro i quali il B. venditore avrebbe potuto impugnare la rettifica del valore del bene a suo carico, ogni eventuale statuizione nel presente giudizio non può estendersi a suo favore (in ogni caso è appena il caso di osservare che il problema non si pone poichè l’esito del giudizio è sfavorevole anche all’acquirente ricorrente Falstaff srl).

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto in ordine al primo, secondo e terzo motivo assorbiti quarto e quinto. La sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in ordine al primo, secondo e terzo motivo assorbiti quarto e quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla CTR della Toscana in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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