Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13301 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36531/2019 proposto da:

S.L., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GILARDONI;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3881/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.L., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dichiarava di “appartenere all’etnia (OMISSIS), gruppo minoritario nel paese oggetto di discriminazioni nell’accesso alle cariche pubbliche ed alle professioni liberali. In particolare ha dichiarato di aver lasciato il paese perchè era affetto da una patologia che ne aveva compromesso la vista che non poteva essere curata nel suo paese. Per questo motivo avrebbe lasciato il proprio paese dirigendosi dapprima in Senegal, poi in Mali, Niger e Libia paese di ultimo transito prima del suo approdo definitivo in Italia”.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.L. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Venezia che lo rigettò ritenendo che non fossero sussistenti i presupposti normativi per ottenere lo status di rifugiato o l’ammissione alla protezione sussidiaria poichè dall’esame non vi sarebbe emerso alcun elemento concreto di eventuale persecuzione nei confronti del ricorrente, da parte dell’organizzazione criminale, il suo racconto non sarebbe stato ritenuto attendibile e non sarebbe stato offerto alcuna prova.

3. La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 3881 pubblicata il 23 settembre 2019 rigettava l’appello dichiarandolo in parte inammissibile limitatamente alla protezione internazionale.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da S.L. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Sull’ammissibilità del ricorso per Cassazione e sull’applicabilità del termine ex art. 327 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che il termine semestrale di scadenza del ricorso in oggetto scade il 23 marzo 2020 “avuto riguardo alla sussistenza di un ipotesi di continenza di causa per identità della causa petendi con la conseguente attrazione al rito camerale del giudizio per l’accertamento della protezione umanitaria”.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, avuto riguardo alle condizioni legittimanti il rilascio del permesso di soggiorno.

Il ricorso è tardivo.

La sentenza d’appello è stata pubblicata il 23 settembre 2019, dopo dell’entrata in vigore della L. n. 46 del 2017, che ha modificato il sistema delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, tra l’altro, sopprimendo l’appello, fissando termini per il ricorso per cassazione e disponendo che non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; tale sistema, in forza della disposizione transitoria di cui art. 21, comma 1, si applica alle controversie instaurate dopo della sua entrata in vigore (18 agosto 2017), talchè, per quelle instaurate, come nella specie, dopo, si applica, la nuova disciplina del termine di impugnazione di 30 giorni (Cass. n. 18295/2018).

Nel caso di specie la sentenza della corte d’Appello è successiva al 18 agosto 2018 e pertanto il ricorso è tardivo.

6. Pertanto la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

PQM

Pertanto la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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