Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13301 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8669-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO 06363391001, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

G.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3858/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1 G.B., nella qualità di socio della società Medical Service di G.F.P. & C. sas, impugnava l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società con il quale veniva rilevato un maggior reddito di impresa pari ad Euro 897.690 relativo all’anno di imposta 2006.

2.1 La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rigettava il ricorso.

2.Sull’impugnazione proposta dalla contribuente la Commissione Tributaria della Sicilia accoglieva l’appello rilevando che la CTR aveva con coeva sentenza accolto l’appello relativo alla società Medical Service di G.F.P. & C. sas.

2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo due motivi. Il contribuente non si è costituito, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 112 c.p.c. e art. 118 dip. att. c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, comma 2, nonchè art. 2967 c.c., in rapporto con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. In via pregiudiziale rispetto ad ogni altra doglianza e questione, va esaminata la questione, rilevabile anche d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, della nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non essendo stati evocati in giudizio nè in primo nè in secondo grado i soci della contribuente che, al momento della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, era una società in accomandita semplice.

2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. 5, nn. 5844/16,5708/16,1700/16,26102/15,21340/15,16926/15,209 4/15,20075/14,13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. 6-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).

2.2 D ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29; in ogni caso, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. 5, nn. 26071/15,7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12).

2.3 Nel caso in esame non può dubitarsi che l’accertamento unitario emesso nei confronti della società di persone Medical Service di G.F.P. & C. sas, di cui sono soci, secondo quanto riferito dalla ricorrente, oltre a G.B. anche G.F.P., P.S. e P.B. incida anche nei confronti dei soci di tale società

3 Conseguentemente, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione.

PQM

La Corte;

dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA