Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13300 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

e sul ricorso n. 24035 del 2006 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95,

presso lo studio dell’avvocato MONACO MAURO, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3016/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/08/2005 R.G.N. 4468/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

Udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 15.4 – 2.8.2005 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 19.5.2003, impugnata da T.M., dichiarava che fra il predetto e le Poste Italiane si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per effetto della nullita’ del termine apposto ai contratti conclusi fra le parti nei periodi dal 17 marzo al 30 maggio 1998 e dall’1 giugno al 30 ottobre 1999 (entrambi ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”).

Osservava la corte territoriale che, pur ritenendo che la L. n. 56 del 1987, art. 23 avesse conferito alle parti collettive una “delega in bianco” al fine di individuare ipotesi di contratti a termine ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, con l’unico limite della percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, si doveva riconoscere che, una volta che tale autonomia fosse stata esercitata con la previsione di specifiche e delimitate ipotesi, incombesse sul datore di lavoro l’onere di dimostrare le condizioni obiettive che, nel singolo caso, avevano giustificato la clausola del termine (onere, nella fattispecie, non osservato, essendo stata nei contratti individuali puramente e semplicemente riportata la clausola generale richiamata nel contratto collettivo) e che, comunque, con riferimento ai contratti stipulati dopo il 30.4.1998, si doveva ritenere che gli accordi sindacali intervenuti successivamente all’accordo del 25.9.1997 non fossero meramente ricognitivi del perdurare delle esigenze legittimanti le assunzioni a tempo determinato, ma erano piuttosto volti a stabilire precisi limiti di scadenza all’autorizzazione alla stipulazione di contratti a tempo determinato, con la conseguenza che era inibito alle parti di autorizzare retroattivamente, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica, la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimati per effetto della durata in precedenza stabilita.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con tre motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale T.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’ ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonche’ vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle gia’ stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c. d. attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessita’ di stipulare ulteriori contratti a termine.

Con il secondo motivo la societa’ ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c. e segg., nonche’ vizio di motivazione, osservando che, per operare la L. n. 56 del 1987, art. 23 una ampia delega alla contrattazione collettiva, la quale e’ libera di individuare le fattispecie in ordine alle quali e’ possibile l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, resta sottratta al sindacato giurisdizionale la valutazione della legittimita’ delle fattispecie individuate dagli agenti negoziali, con la conseguente impossibilita’ di sovvertire l’equilibrio contrattuale dagli stessi stabilito, integrando di fatto la causale collettiva con ulteriori requisiti dalle parti non previsti e non voluti.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente censura la sentenza impugnata, prospettando violazione degli artt. 1217 e 1223 c.c., per aver omesso di verificare se vi fosse stata effettiva costituzione in mora da parte del lavoratore (non potendo, a tal fine, risultare adeguata la mera richiesta formulata per il tentativo obbligatorio di conciliazione) e per aver, comunque, omesso di accertare se e in che misura lo stesso avesse svolto attivita’ lavorativa successivamente alla cessazione dei rapporti di lavoro a termine, spettando alla controparte l’onere di provare di aver posto in essere ogni utile attivita’ in tal senso.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il ricorrente lamenta, poi, che la corte territoriale ha fatto decorrere il diritto alle retribuzioni dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, pur risultando atti di messa in mora anteriori, erroneamente non considerati.

1. Con riferimento ai motivi indicati, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001. In primo luogo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, questa Corte ha piu’ volte affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero’ un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha piu’ volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Rilevato, quindi, che, in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, hanno reputato che con tali accordi le parti avessero convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998) della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo. Questa Corte ha anche osservato che tale interpretazione non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi’ evidente e univoco che non necessita di una piu’ diffusa argomentazione ai fini della ricostruzione della volonta’ delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453). Inoltre, e’ stato rilevato che tale interpretazione si palesa rispettosa del canone ermeneutico dell’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi (in considerazione della loro idoneita’ ad introdurre termini successivi di scadenza alla facolta’ di assunzione a tempo, termini che non figuravano previsti ex ante), laddove, diversamente opinando, gli stessi risulterebbero “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866). Infine, corretta e’ apparsa, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioe’ quando il diritto del lavoratore si era gia’ definitivamente perfezionato.

Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuative), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

2. In base agli esposti criteri interpretativi, ormai consolidati, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), deve, quindi, accogliersi parzialmente il ricorso, con conseguente conferma della legittimita’ solo del primo contratto;

resta assorbito l’esame del terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa ad altro giudice di pari grado, la quale, attenendosi ai criteri di interpretazione specificati, provvedera’ anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie parzialmente il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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