Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13300 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13300 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
BOLZONI Alberto Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, via
Crescenzio n. 91, presso l’avv. Claudio Lucisano, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avv. Mauro Gherner, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.
2/27/08, depositata il 26 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo

Data pubblicazione: 29/05/2013

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Letizia Guida per la ricorrente e l’avv. Claudio
Lucisano per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la

epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello di Alberto Giovanni
Bolzoni, gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per
il 1999: il giudice a quo ha affermato che il contribuente ha svolto l’attività
di consulente aziendale con l’utilizzo dei beni minimi indispensabili e senza
dipendenti e ha corrisposto compensi a terzi per consulenze occasionali.
2. Il contribuente resiste con controricorso.
Considerato in diritto
I. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, premesso che il
contribuente si è avvalso della definizione automatica di cui all’art. 9 della
legge n. 289 del 2002 (c.d. condono tombale), deduce che ciò comporta la
rinuncia tacita alla richiesta di rimborso per gli anni oggetto di condono.
Il motivo è fondato.
Va premesso, in primo luogo, che l’esercizio della facoltà di ottenere la
chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore
della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, operante anche in
relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso
d’imposta, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa
istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve
essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Cass. nn. 25239 del
2007, 3841 del 2012), e, in secondo luogo, che l’avvenuta proposizione
dell’istanza, non contestata dal controricorrente (il quale si limita a
denunciare la novità dell’eccezione e, comunque, nel merito, a negare che
l’istanza abbia efficacia ostativa del diritto al rimborso), risulta anche dal
relativo certificato dell’anagrafe tributaria prodotto dalla ricorrente.
Ciò posto, è ampiamente consolidato il principio in virtù del quale, con
riferimento alla definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al

sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in

dSEN73
Al

7:-ON.13

contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite
contribuente
in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non
dovute per assenza del relativo presupposto (quale, nella specie, l’IRAP): il
condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la
controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente
di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano
tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo,

quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o
interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (tra le
tante, da ult., Cass. n. 1967 del 2012).
2. Il primo motivo deve essere, pertanto, accolto, con assorbimento di
ogni altra censura; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il
rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
3. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2013.

se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere

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