Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13300 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 28/06/2016), n.13300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26471/2010 proposto da:

L.G.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA

VIA IPPONIO 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRANI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CA.MA.CO., C.P.,

C.A., C.M., C.G.M., C.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 56/2009 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRI che ha chiesto

raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli eredi di Ce.An., costituiti in impresa edile costruttrice “Eredi di Ce.An. in comunione” in prosecuzione dell’attività del de cuius soggetto iva, avevano ceduto la proprietà, in qualità di venditori, di cinque appartamenti siti in (OMISSIS) in favore di L.G.M.R. con contratto di permuta stipulato dalle parti in data 27/10/1970.

Successivamente con sentenza di primo grado nr. 160/2004 notificata il 12/1/2007 il Tribunale civile di Trani trasferiva alla L. il diritto di proprietà delle cinque porzioni immobiliari e l’Ufficio del Registro, sul presupposto che la sentenza di cui sopra avesse natura traslativa, applicava imposta di registro ipotecaria e catastale in misura proporzionale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 8, comma 1, tariffa parte prima.

Gli eredi di Ce.An., nonchè parte acquirente separatamente, impugnarono l’avviso di liquidazione d’imposta davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Bari la quale respinse il ricorso ritenendo la natura traslativa della sentenza tassata.

La sentenza di primo grado venne impugnata dai contribuenti davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia la quale rigettò gli appelli riuniti ritenendo che il trasferimento era avvenuto con la pronuncia della sentenza tassata e non alla stipula del precedente contratto di permuta per il quale non erano state pagate le imposte di registro e complementari.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha proposto ricorso per cassazione L.G.M. R. con otto motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, artt. 279, 324 e 336 c.p.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che il trasferimento di proprietà degli immobili sia avvenuto con la pronuncia della sentenza del Tribunale di Trani avente valore traslativo mentre, al contrario, la proprietà dei beni si era già trasferita alla stipula tra le parti in data 27/10/1970 del contratto di permuta di cosa presente (il suolo) con cosa futura (gli appartamenti) a prescindere dalla registrazione del contratto attinente agli aspetti fiscali. Pertanto la sentenza di primo grado nr. 160/2004 notificata il 12/1/2007 del Tribunale civile di Trani non doveva essere tassata con imposta proporzionale di registro perchè avente natura dichiarativa e non traslativa.

Con il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano rispettivamente omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice di secondo grado non ha spiegato perchè ha ritenuto che la domanda della L. fosse l'”esecuzione in forma specifica ex art. 2932 di un atto di vendita del 27/10/1070″ e non invece una domanda di accertamento degli effetti immediatamente riconducibili al contratto di permuta stipulato dalle parti nel 1970.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, artt. 2909, 1372, 1374, 1376, 1378, 1552, 1555, 1348 e 1472 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, tariffa parte 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto i giudici di merito non hanno applicato i principi dettati dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 9451/1994 ed hanno ritenuto che gli effetti traslativi del contratto di permuta non si erano ancora verificati mentre, al contrario, il trasferimento di proprietà era già avvenuto nel momento in cui la cosa futura era venuta ad esistenza.

Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice di secondo grado afferma che gli effetti traslativi della permuta non si erano ancora realizzati e poi in contraddizione condanna la L. a pagare Euro 24.362,73 per oneri condominiali sostenuti dagli eredi Ce. sugli immobili a lei assegnati oltre interessi legali dalle scadenze delle singole rate al saldo.

Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto i giudici di merito non hanno pronunciato in ordine alla eccezione di pagamento dell’imposta di registro e di prescrizione e/o decadenza del potere impositivo dell’Agenzia delle Entrate in riferimento al contratto di permuta stipulato nel 1970.

Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto i giudici di merito non hanno pronunciato in ordine alla circostanza che la Agenzia delle Entrate ha tassato la somma maggiorata degli interessi che la L. è stata condannata a pagare per oneri condominiali sostenuti dagli eredi Ce. sugli immobili a lei assegnati (oltre interessi legali dalle scadenze delle singole rate al saldo) senza considerare che tale circostanza dimostra l’effetto dichiarativo e non traslativo della sentenza.

Infatti la condanna al pagamento di oneri condominiali ed interessi dalla data di stipula della permuta (1970) significa riconoscere implicitamente che la L. era già proprietaria degli immobili.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La ricorrente reitera sotto diversi profili la stessa identica questione che può quindi essere esaminata e decisa qui di seguito in riferimento a tutti i vari motivi, relativa al valore dichiarativo e non traslativo della sentenza di primo grado nr. 160/2004 notificata il 12/1/2007.

In ordine al primo motivo,in particolare, non vi è dubbio che il trasferimento di proprietà ai fini del pagamento del tributo sia avvenuto con la pronuncia della sentenza di primo grado nr. 160/2004 notificata il 12/1/2007 con cui il Tribunale civile di Trani trasferiva alla L. il diritto di proprietà delle cinque porzioni immobiliari, avente efficacia traslativa e non con la stipula in data 27/10/1970 del contratto di permuta di cosa presente (il suolo) con cosa futura (gli appartamenti).

Infatti nella fattispecie solo con la individuazione e consegna dei cinque appartamenti è stata adempiuta la controprestazione prevista dalle parti all’atto della stipula del contratto di permuta consistente nella consegna di cosa futura.

Pertanto tenuto conto della volontà delle parti nella fattispecie, così come ricostruita dai giudici di merito, con ragionamento logico e privo di censure insindacabile in questa sede, la sentenza 160/2004 risulta avere natura traslativa e non meramente dichiarativa tanto più che nessuna imposta era stata mai pagata sul trasferimento dei cinque appartamenti e nemmeno sull’atto di permuta del 1970 perchè mai registrato.

Del resto gli stessi giudici che hanno pronunciato la sentenza 160/2004 testualmente prevedono: “determinati ed individuati gli appartamenti ancora da consegnare a L. Giovanna, appare giusto e corretto attribuire alla emananda sentenza efficacia traslativa, non condividendosi la tesi di parte convenuta secondo cui essa avrebbe dovuto essere meramente dichiarativa”.

Il secondo, terzo, quarto, quinto motivo appaiono infondati laddove il giudice di merito ha diffusamente motivato in ordine al proprio convincimento sulla natura traslativa della sentenza ed alla domanda che era stata proposta.

Il settimo motivo è del pari infondato in quanto la CTR ha diffusamente spiegato e motivato anche in ordine all’atto di permuta del 1970 motivando così implicitamente l’irrilevanza ai fini del presente giudizio dell’eccezione di prescrizione del potere impositivo dell’Agenzia delle Entrate.

Il sesto e l’ottavo motivo pongono la questione della condanna al pagamento degli oneri condominiali relativi ai cinque appartamenti fin da epoca precedente alla data di pronuncia della sentenza. La questione non appare dirimente nel presente giudizio, non essendo noti i motivi e gli accordi intervenuti in tal senso tra le parti.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso con condanna alle spese della ricorrente secondo il principio della soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna L.G.M.R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate che si liquidano in Euro 7.000,00 complessivamente oltre spese accessorie e forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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