Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13300 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36494/2019 proposto da:

Y.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI,

81, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3978/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Y.M., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento della sua istanza di esser fuggito dal Pakistan perchè alcuni parenti facevano parte di un gruppo terroristico e lo minacciavano perchè voleva continuare a studiare. La Commissione Territoriale di Verona rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento Y.M. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. art. 35, dinanzi il Tribunale di Venezia che rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non credibile il richiedente, avendo dato una versione del racconto privo di riscontri e non credibile;

b) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in quanto non era stata fornita alcuna prova circa la violenza generalizzata presente nel paese d’origine;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non sussistendo i presupposti per riconoscerla;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 3978 pubblicata il 30 settembre 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da Y.M. con ricorso fondato su 1 motivo.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Censura Y.M. che la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria sostanzialmente perchè ha escluso che la situazione geopolitica del paese di provenienza giustifichi la protezione richiesta. Tale protezione non può essere riconosciuta neanche in relazione al percorso di integrazione avviato dal sig. Y., che non può operare quale unico motivo idoneo a giustificare la tutela umanitaria.

Il motivo è inammissibile.

E’ oramai principio consolidato di questa Corte che in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 13079/2019Cass. 8571/2020). Ma nel caso di specie il ricorrente non censura in modo adeguato la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica, nel motivo di ricorso, i motivi di vulnerabilità del richiedente la protezione umanitaria.

6. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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