Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13300 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 17/06/2011), n.13300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 132/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di istanza presentata il 22.12.95 il sig. P. M. aderiva ad una proposta di accertamento con adesione D.L. n. 564 del 1994, ex art. 3, comma 2, per gli anni 1991, 1992 e 1993 (c.d. “concordato di massa”) ed effettuava i relativi pagamenti.

Il 13.6.2002 l’Ufficio notificava al P. una cartella esattoriale contenente, tra l’altro, addebiti per tributi e accessori relativi all’anno 1992. 11 contribuente impugnava tale cartella e la Commissione Tributaria Provinciale di Prato respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza di primo grado il contribuente proponeva appello, deducendo, per un verso, che la cartella impugnata conteneva impropriamente una vera e propria rettifica dell’imponibile e, per altro verso, che l’Ufficio era decaduto dai termini per l’accertamento. L’Ufficio replicava affermando, quanto alla prima doglianza, che la rettifica dell’imponibile consisteva nella mera esclusione di perdite da partecipazione che non potevano essere riportate a nuovo e, quanto alla seconda doglianza, che non si era avverata alcuna decadenza in quanto i termini per le adesioni erano stati prorogali dalla L. n. 140 del 1997. La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado.

annullava in parte qua la cartella, sulla scorta delle due seguenti concorrenti argomentazioni, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione:

1) La prima argomentazione consiste nel rilievo che – a prescindere dalla correttezza dei criteri con cui il reddito del contribuente è stato rideterminato nella impugnata cartella esattoriale – la liquidazione della conseguente maggior imposta non potrebbe considerarsi, come sostenuto dall’Ufficio, mera correzione di un errore di calcolo, ma costituirebbe l’effetto di un nuovo accertamento, fondato sulla pretesa violazione, da parte del contribuente, delle norme che stabiliscono i criteri di determinazione del reddito imponibile (e, in particolare, del principio per cui le perdite da partecipazione non hanno rilevanza ai fini della determinazione dell’imponibile); tale nuovo accertamento dovrebbe giudicarsi, secondo la Commissione Tributaria Regionale, illegittimo, perchè non effettuato nelle forme e con le garanzie di legge, bensì procedendo alla immediata formazione di un ruolo; ruolo che quindi, al pari della conseguente cartella, finirebbe di fatto con lo “svolgere la funzione di un atto di accertamento senza averne nè la forma, nè la sostanza, nè le caratteristiche” (pag. 2, righi 36 e 37, della sentenza impugnata).

2) La seconda argomentazione prende le mosse dalla constatazione che il concordato con adesione posto in essere dal contribuente si era perfezionato con il versamento di L. 5.000.000 in data 13.12.95 e – sulla premessa che del L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 17 fa salvi gli effetti delle definizioni perfezionatesi entro il 15.12.95 – si risolve nell’affermazione che: “proroga dei termini come facoltà concessa ai contribuenti per la regolarizzazione di versamenti non può essere intesa come proroga dei termini concessi agli Uffici per la formazione degli accertamenti. ” (pag. 2, penultimo capoverso, della sentenza impugnata).

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sulla scorta di un solo motivo, deducendo la violazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); l’intimato non si è costituito.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 8.3.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

a) a seguito dell’accertamento con adesione per gli anni 1991, 1992 e 1993 il contribuente ha effettuato quattro versamenti per complessive L. 12.797.000, mentre avrebbe dovuto pagare la maggior somma di L. 25.655.000;

b) ai sensi del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 13 il contribuente aveva termine fino al 31.7.97 per effettuare il versamento integrativo degli importi non versati;

c) la proroga al 31.7.97 del termine per i versamenti dovuti in esecuzione dell’accertamento con adesione ha differito al 1997 l’annualità da cui decorre il termine quinquennale per la formazione del ruolo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 richiamato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (entrambi tali articoli da intendersi citati nel testo vigente ratione temporis); senza che a tal fine assuma alcuna rilevanza la circostanza che il contribuente non si sia avvalso della proroga dei termini di versamento prevista dal D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis;

d) poichè il ruolo sulla cui base è stata emessa la cartella esattoriale impugnata è stato reso esecutivo in data 12.4.02, la cartella deve giudicarsi legittima e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale risulta censurabile per violazione del disposto del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis.

Osserva la Corte che la censura svolta dalla ricorrente attinge esclusivamente la seconda ratio decidendi posta dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze a fondamento della propria decisione, sopra sintetizzata nel punto 2) del riepilogo delle motivazioni della sentenza impugnata.

Nessuna censura svolge invece l’Agenzia delle Entrate avverso la statuizione sopra sintetizzata nel punto 1) del riepilogo delle motivazioni della sentenza impugnata, secondo cui l’illegittimità della cartella esattoriale contestata dal contribuente discenderebbe dal rilievo che essa non contiene la mera richiesta di pagamento di un credito tributario determinato in un (precedente) avviso di accertamento, ma contiene essa stessa un accertamento di maggior imponibile, non qualificabile come mera correzione di errore di calcolo.

La mancata censura della prima ratio decidnedi della sentenza impugnata determina l’inammissibilità del ricorso.

Come infatti chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16602/2005, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’ima o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato. Si veda anche, in questo senso, Cass. 389/2007: In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa. (Nella specie, parte ricorrente aveva censurato la mancata ammissione della prova testimoniale sotto il profilo dell’inosservanza delle norme poste dagli artt. 2721, 2724 e 2726 c.c., ma non l’inammissibilità dichiarata dal giudice di merito anche perchè la prova non era stata articolata per capi separali e specifici).”; conformi, Cass. 13070/2007 e Cass. 24540/2009.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va quindi in definitiva dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non essendosi le parte privata costituita in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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