Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1330 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20773-2015 proposto da:

BANCA DELL’ARTE SRL, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato SILVIO TAVELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 157/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 157/46/2015, depositata il 22 gennaio 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia respinse l’appello proposto dalla Banca dell’Arte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento, con il quale, con metodo induttivo, essendo stata omessa dalla società la presentazione della dichiarazione dei redditi, era determinato il reddito d’impresa per l’anno 2006 e recuperati a tassazione gli importi dovuti per IRES, IVA ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Dalla relata di notifica del ricorso per cassazione risulta, infatti, che la notifica, a mezzo Ufficiale giudiziario, tentata in data 22 luglio 2015, non è andata a buon fine, risultando che non è stato possibile notificare il ricorso “in quanto l’ufficio legale incaricato ricezione atti è stato trasferito inf. loco (Via (OMISSIS))”.

Nè risulta dagli atti che la parte ricorrente abbia ripreso il procedimento notificatorio, al fine di addivenire al perfezionamento della notifica e quindi alla regolare instaurazione del contraddittorio, entro il termine di giorni trenta, secondo quanto chiarito da Cass. SU 15 luglio 2016, n. 14594 (si veda anche, tra le altre, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11485) e, in ogni caso, entro un lasso di tempo idoneo a far sì che fosse rispettato il principio della ragionevole durata del processo.

2. Priva di ogni rilevanza nel giudizio di legittimità risulta poi l’estinzione sopravvenuta della società per cancellazione dal registro delle imprese in data 7 novembre 2017 come da visura camerale allegata alla dichiarazione pervenuta a mezzo posta in data primo ottobre 2019.

3. Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo svolto difese l’intimata Amministrazione finanziaria.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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