Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1330 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1330 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 18635-2011 proposto da:
CANU DOMENICO CNDCNC56P07F979H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI 58, presso lo
studio dell’avvocato MORABITO BARBARA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIRARI FRANCESCO giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di NUORO 00053070918, in persona del Sindaco legale
rappresenante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato SRUBEK
TOMASSY CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SORO
LORENZO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/01/2014

nonché contro
CECCHERINI LUIGI CARLO;

– intimato avverso la sentenza n. 612/2010 della CORTE D’APPELLO DI

28/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO.

Ric. 2011 n. 18635 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il

La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.

– la relazione depositata in cancelleria è
del seguente tenore:
«Con sentenza n. 499/2005 il Tribunale di
Nuoro – adito dagli architetti Domenico Canu e
Luigi Carlo Ceccherini nei confronti del Comune
di Nuoro con azione ex art. 2041 c.c. – condannò
il convenuto a pagare agli attori la somma di
lire 184.000.000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, a titolo di indennizzo
per arricchimento senza causa, avendo l’ente
utilizzato un progetto redatto dal due professionisti nel suo interesse, ma su incarico non
ufficializzato nelle forme dovute.
Impugnata dal soccombente, la decisione è
stata riformata dalla Corte d’appello di Cagliari
– sezione distaccata di Sassari, che con sentenza
n. 612/2010 ha respinto la domanda proposta dagli
originari attori, ritenendo mancante il requisito
della sussidiarietà richiesto dall’art. 2042
c.c., in quanto l’opera professionale era stata
svolta dopo l’entrata in vigore dell’art. 23 del

18635/2011

380-bis c.p.c;

decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, che consente
di agire direttamente nei confronti dell’amministratore o del funzionario che abbia concluso

delibera di impegno finanziario.
Domenico Canu ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di Nuoro si /
è costituito con controricorso.

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso
Domenico Canu deduce che la Corte d’appello ha
erroneamente escluso la proponibilità nella
specie dell’azione di arricchimento senza causa,
la quale invece avrebbe dovuto essere ritenuta
senz’altro consentita, ai sensi dell’art. 28
Cost.
La doglianza appare manifestamente infondata,
alla luce della costante giurisprudenza di questa
Corte (v. Cass. 24 settembre 1997 n. 9373 e le
numerose successive conformi), dalla quale non
sussistono ragioni per discostarsi, stante la sua
coerenza con i principi enunciati in materia
dalla Corte cost. 24 ottobre 1995 n. 446 e 30
luglio 1997 n. 295, circa la compatibilità della
disciplina applicata nella sentenza impugnata con
18635/2011

2

contratti nulli per difetto di forma o di rituale

la disposizione costituzionale invocata dal
ricorrente.
Si ritiene quindi possibile definire 11 giu-

ipotesi, c.p.c.»;
– sono state presentate memorie dall’una parte e dall’altra;
– il collegio concorda con le argomentazioni
svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono state efficacemente contrastate
dalle obiezioni formulate nella memoria del
ricorrente, le quali non possono avere ingresso
in questa sede, poiché si basano su argomenti e
temi – quali l’azione surrogatoria, la responsabilità contabile e la doverosità della “regolarizzazione contabile” – che non avevano formato
oggetto né di dibattito e decisione nel giudizio
a quo, né di deduzioni nell’atto introduttivo del
giudizio di legittimità;
– il ricorso viene pertanto rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente a rimborsare
al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 euro, oltre a
6.500,00 euro per onorari, con gli accessori di
legge;
18635/2011

3

dizio al sensi dell’art. 375, n. 5 , seconda

P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a
rimborsare al resistente le spese del giudizio di

6.500,00 euro per onorari, con gli accessori di
legge.
Roma, 26 novembre 2013
Il Presidente
(Umberto Go doni)

Il Funzionario Giudiziario
,o143-~C0—

p

,

DEPOSITATO CANCELLERIA
Roma,

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cassazione, liquidate in 200,00 euro, oltre a

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