Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1330 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1330 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 6885-2013 proposto da:
DE NUNZIO MARIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA

DELL’EMPORIO

11/A,

presso

dell’avvocato FABRIZIO PESCATORI,

lo

studio

rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNA GIOVANNA GRIECO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE

PROVINCIALE

DI

BENEVENTO;
– intimato nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 19/01/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto oli costituzione avverso la sentenza n. 259/2012 della COMM.TRIB.REG.
, CARMAA
dtirt~liCI, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

FATTI DI CAUSA

1 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 4
maggio 2012, rigettava l’appello proposto da Marianna De Nunzio contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento che ne aveva
rigettato il ricorso, volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento
notificatogli dall’Agenzia delle entrate per ricavi non dichiarati nell’anno 2005.
La Commissione regionale riteneva fondate le osservazioni del primo giudice

in presenza di scritture contabili formalmente regolari posto che l’entità del
reddito si poneva in contrasto con il buon senso e la ragionevolezza, in
considerazione del fatto che, se le stesse avessero risposto al vero, l’attività della
ditta di abbigliamento, gestita dalla contribuente, sarebbe stata antieconomica
negli anni precedenti e nello stesso 2005.
2 – Avverso tale decisione Marianna De Nunzio ha proposto ricorso e
l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione.
2 – 1 – Il ricorso di Marianna De Nunzio articola due motivi.
2 – 1 – 1 – Nel primo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di
motivazione in ordine a due punti decisivi della causa.
Il calcolo del maggior reddito si era fondato sul solo studio di settore che
non poteva giustificare un accertamento induttivo, tanto più in un settore in crisi
come quello tessile.
Non si era dimostrata la sussistenza dei presupposti che consentivano
l’accertamento induttivo. Qualora gli stessi risiedessero nel comportamento
antieconomico del contribuente la Cassazione, con sentenza n. 12346/2011,
aveva affermato la necessità di specificare gli indici di ricchezza.
2 – 1 – 2 – Nel secondo motivo censura la violazione di legge ed il difetto di
motivazione perché la Commissione regionale non aveva posto in continuazione
le perdite pregresse con i redditi accertati per il 2005.
Si era dimostrato, infatti, che la ditta era in perdita dal 2003.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1 – Il primo motivo non merita accoglimento perchè questa Corte, come
aveva ricordato la Commissione regionale, ha, da tempo, enunciato il principio di
diritto (da ultimo ridabito da Sez. 6-5, n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638203)
secondo il quale l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità
formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del
1

in ordine alla corretta ricostruzione del reddito con accertamento induttivo anche

comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art.
39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni
semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente
utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e
quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta,
incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la
correttezza delle proprie dichiarazioni.
Tanto più vale il menzionato principio di diritto quanto più l’attività

una condotta puramente depauperativa.
2 – E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso, speso sulla mancata
deduzione da reddito delle perdite degli anni precedenti, sia per l’assoluta
genericità della censura, sia per il fatto che, proprio l’inattendibilità di quegli
stessi risultati di esercizio, aveva legittimato l’ufficio ad operare con il ricordato
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3 – Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato come
previsto dall’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2017.

antieconomica si dilunghi negli anni, risultando ancor più illogico perseverare in

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