Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1330 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 30/09/2016, dep.19/01/2017), n. 1330
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2941-2016 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
VALERI 1, presso l’avvocato MAURO GERMANI, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.R.N., C.M., C.E.,
elettivamente domiciliati in ROMA, CIRC.NE CLODIA, 80, presso
l’avvocato LORENZO MARIA MALARA, che li rappresenta e difende,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4455/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato MAURO GERMANI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per la manifesta inammissibilità
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 22 luglio 2015, ha rigettato il gravame di C.S. avverso la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di disconoscimento della paternità dei figli C.E. e M.. La Corte ha ritenuto che l’attore non avesse provato l’esistenza e l’epoca dell’adulterio della moglie R.R.N. e, quindi, la tempestività dell’azione che era proponibile entro un anno dalla relativa scoperta.
Avverso questa sentenza C.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; gli intimati si sono difesi con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, è inammissibile: manca completamente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, neppure desumibile dal contenuto del motivo, che è requisito previsto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7200,00; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017