Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13299 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 28/06/2016), n.13299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25594/2010 proposto da:

C.A., C.F., CA.MA.CO.,

C.P., C.M., C.G.M., tutti nq

di eredi di CE.AN. elettivamente domiciliati in ROMA

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo STUDIO MANFREDONIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA LAROSA giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRANI, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 56/2009 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LAROSA che ha chiesto

raccoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli eredi di Ce.An., costituiti in impresa edile costruttrice “Eredi di Ce.An. in comunione” in prosecuzione dell’attività del de cuius soggetto iva, avevano ceduto la proprietà, in qualità di venditori, di cinque appartamenti siti in (OMISSIS) a favore di L.G.M.R. con contratto di permuta stipulato dalle parti in data 27/10/1970.

Successivamente con sentenza di primo grado nr. 160/2004 notificata il 12/1/2007 il Tribunale civile di Trani trasferiva alla L. il diritto di proprietà delle cinque porzioni immobiliari e l’Ufficio del Registro, sul presupposto che la sentenza di cui sopra avesse natura traslativa, applicava imposta di registro ipotecaria e catastale in misura proporzionale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 8, comma 1, tariffa parte prima.

Gli eredi di Ce.An., nonchè parte acquirente separatamente, impugnarono l’avviso di liquidazione d’imposta davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Bari la quale rigettava il ricorso ritenendo la natura traslativa della sentenza tassata.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dai contribuenti davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia la quale rigettava gli appelli riuniti ritenendo che il trasferimento era avvenuto con la pronuncia della sentenza tassata e non alla stipula del precedente contratto di permuta per il quale non erano state pagate le imposte di registro e complementari.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di Ce.

A., costituiti in impresa edile costruttrice “Eredi di Ce.An. in comunione” con tre motivi e l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti eredi di C. A., costituiti in impresa edile costruttrice “Eredi di Ce.An. in comunione” lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1552, 1555 e 1475 c.c., artt. 112, 113 e 189 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in quanto il giudice di appello ha ritenuto che il trasferimento di proprietà degli immobili sia avvenuto con la pronuncia della sentenza del Tribunale di Trani avente valore traslativo mentre, al contrario, la proprietà dei beni si era già trasferita alla stipula tra le parti in data 27/10/1970 del contratto di permuta di cosa presente (il suolo) con cosa futura (gli appartamenti) a prescindere dalla registrazione del contratto attinente agli aspetti fiscali.

Pertanto la sentenza di primo grado nr. 160/2004 notificata il 12/1/2007 del Tribunale civile di Trani non doveva essere tassata con imposta proporzionale di registro perchè avente natura dichiarativa e non traslativa.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del principio nomofilattico perchè i giudici di merito non hanno applicato i principi dettati dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 9451/1994 ed 11784/2003 nelle cause tra le stesse parti.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 1 e 21, art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè l’Ufficio ha escluso l’applicabilità del regime IVA con tassazione fissa della sentenza civile 160/2004 nonostante la qualifica di imprenditore commerciale e soggetto IVA di impresa edile costruttrice “Eredi di Ce.An. in comunione”.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In ordine al primo motivo, non vi è dubbio che il trasferimento di proprietà ai fini del pagamento del tributo sia avvenuto con la pronuncia della sentenza avente efficacia traslativa e non con la stipula del contratto di permuta.

Infatti nella fattispecie solo con la consegna dei cinque appartamenti è stata adempiuta la controprestazione prevista dalle parti all’atto della stipula del contratto di permuta consistente nella consegna di cosa futura. Pertanto tenuto conto della volontà delle parti nella fattispecie, così come ricostruita dai giudici di merito, la sentenza risulta avere natura traslativa e non meramente dichiarativa, tanto più che nessuna imposta era stata mai pagata sul trasferimento dei cinque appartamenti e nemmeno sull’atto di permuta del 1970 perchè mai registrato.

Del resto la stessa sentenza 160/2004 testualmente prevede:

“determinati ed individuati gli appartamenti ancora da consegnare a L.G., appare giusto e corretto attribuire alla emananda sentenza efficacia traslativa, non condividendosi la tesi di parte convenuta secondo cui essa avrebbe dovuto essere meramente dichiarativa”.

Il secondo motivo è infondato in quanto le sentenze 9451/1994 ed 11784/2003 sono state pronunciate da questa Corte in altri giudizi tra le stesse parti relativi alla natura del contratto di permuta stipulato tra le parti in causa costituito tra diversi negozi tra essi collegati e l’effettiva volontà negoziale dei contraenti e pertanto non spiega efficacia alcuna nel presente giudizio in cui si verte in ordine alla natura traslativa della sentenza 160/2004.

Il terzo motivo è infondato. Infatti sono soggetti ad Iva i beni strumentali all’esercizio dell’impresa ma tale condizione non risulta accertata nella fattispecie. La CTR ha invece accertato che, in linea teorica, la documentazione prodotta consentirebbe la sottoposizione ad IVA ma la mancata emissione di fattura esclude l’assoggettamento ad Iva con conseguente legittimo assoggettamento ad imposta di registro. La statuizione della Ctr risulta condivisibile in quanto l’obbligo di contabilizzazione in detrazione dell’IVA sussiste alla data di emissione della fattura, con la conseguenza che, ai fini fiscali, il contenuto economico dell’operazione si considera già perfezionato – limitatamente all’importo pagato o fatturato – alla data della fattura o del pagamento e, da tale momento, viene a concretizzarsi il presupposto non solo per l’esigibilità dell’imposta, ma anche per la detraibilità, da parte del cessionario, dell’imposta addebitatagli dal cedente.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso. Nulla per le spese in quanto la intimata non si è costituita e non ha partecipato alla discussione orale.

PQM

Respinge il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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