Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13298 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

sul ricorso 23647-2006 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta mandato in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 486/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/07/2005 r.g.n. 637/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega SALVATORE TRIFIRO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 25.5 – 1.7.2005 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza resa dal Tribunale di Lodi il 2 – 28.4.2003 nella causa promossa da C.P. nei confronti delle Poste Italiane ed impugnata da queste ultime, che dichiarava sussistere fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 15.10.2001, in conseguenza dell’accertata nullita’ della clausola di durata apposta al contratto stipulato con decorrenza dal 15.10.2001 al 31.1.2002, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 (per “esigenze tecniche,organizzati ve e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti alla introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”).

Osservava la corte territoriale che, pur ritenendo che la L. n. 56 del 1987, art. 23 avesse conferito alle parti collettive una “delega in bianco” al fine di individuare ipotesi di contratti a termine ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, con l’unico limite della percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, si doveva riconoscere che, in difetto dell’individuazione di un limite temporale, l’ipotesi giustificativa richiamata nel contratto si traduceva di fatto nell’indeterminata sospensione dell’intero regime ordinario delle assunzioni, con conseguente alterazione della disciplina generale del contratto a tempo indeterminato.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con tre motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso C.P., il quale ha anche proposto ricorso incidentale e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo la societa’ ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonche’ vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle gia’ stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di contenuto, non essendo stata prevista alcuna condizione di fatto, anche di natura temporale, in relazione alle ipotesi negozialmente individuate di apposizione del termine.

Con il terzo motivo, infine, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata, prospettando violazione dell’art. 1206 c.c. e segg., degli artt. 1219, 2099, 2697 c.c., della L. n. 230 del 1962, art. 1 nonche’ vizio di motivazione, per aver omesso di verificare se vi fosse stata effettiva costituzione in mora da parte del lavoratore, erroneamente attribuendo tale efficacia alla lettera inviata per il tentativo di conciliazione, e per aver, comunque, omesso di accertare, per come ritualmente richiesto, l’aliunde perceptum in relazione al periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, invece, l’intimato chiede la cassazione della sentenza per l’erronea determinazione delle spese giudiziali, liquidate in violazione dei minimi di tariffa (L. n. 794 del 1942, art. 24; D.M. n. 127 del 2004, art. 1 e segg.).

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione, proposta dal controricorrente, di inammissibilita’ dell’impugnazione per intervenuta formazione del giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado, che aveva accertato la nullita’ della clausola di durata apposta al contratto inter partes sulla base (della concorrente ragione) della mancata dimostrazione del “rispetto del limite del 5%” di contratti a termine legittimamente stipulagli, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. Emerge, infatti, dall’esame dell’atto di appello della societa’ ricorrente che la stessa, nel prospettare, in via subordinata, la validita’ della clausola contrattuale apposta al contratto per cui e’ controversia sulla base della previsione dell’art. 25 del CCNL del 2001,ne ha sostenuto la legittimita’ con riferimento ad ogni profilo legalmente rilevante, ed, in particolare, anche con riferimento al rispetto della c.d.

clausola di contingentamento (“le parti hanno proceduto alla individuazione della percentuale massima di assunzioni a tempo determinato cui avrebbero potuto ricorrere, e cioe’ il 5%, a differenza di quanto avvenuto precedentemente, in cui la percentuale prevista era quella del 10%”), con conseguente censura del complesso delle ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione impugnata.

2. Il ricorso e’ fondato nei termini che saranno appresso specificati. Premesso che il contratto in causa e’ stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, in data anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 (entrato in vigore il 16-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto applicazione l’art. 11, comma 3 del citato decreto, in virtu’ del quale “i contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.

Nel regime, quindi, anteriore al citato D.Lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, le censure della societa’ ricorrente risultano fondate. In particolare questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato le pronunce di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. n. 56 del 1987, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure contrattuali comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in attuazione della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che le organizzazioni sindacali, senza essere vincolate alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro temporaneo per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si e’ visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericita’ della disposizione in esame, hanno affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale speciale, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo la tesi accolta dalla Corte territoriale (volta a prefigurare, in via interpretativa, limiti di operativita’ temporale, non contemplati nell’accordo collettivo) fondata, comunque, sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia negoziale limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli autonomamente valutati dalle parti sociali.

In applicazione di tali criteri interpretativi, il contratto intervenuto fra le parti e’ da ritenersi, pertanto, legittimo, la sentenza va in conseguenza cassata e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

3. In considerazione delle diversificate opzioni interpretative che hanno caratterizzato la materia controversa, si palesano sussistere giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di merito, seguendo, invece, la regola della soccombenza la regolamentazione di quelle del giudizio di cassazione.

4. Nell’esito del giudizio resta assorbito l’esame del ricorso incidentale.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese del giudizio di merito e condanna la parte soccombente a quelle del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 33,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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