Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13298 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 28/06/2016), n.13298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9286/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RESECO SPA;

– intimato –

nonchè da:

RESECO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 172, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO CAFORIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LEONARDO LANUCARA giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 20/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCHIRA per delega orale

dell’Avvocato LANUCARA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di cessione di crediti intervenuta tra il curatore fallimentare di HDC spa in liquidazione e la società Re.se.co.

spa l’Ufficio liquidava, con avviso notificato in data 12 maggio 2008, l’imposta di registro proporzionale sull’atto traslativo applicando l’aliquota del 0,50% sul valore nominale dei crediti ceduti.

La società impugnava l’avviso di liquidazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che respingeva il ricorso.

La sentenza di primo grado veniva riformata su appello della contribuente dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale dichiarava la intervenuta cessione assoggettabile all’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota dello 0,50% sull’effettivo valore venale dei crediti ceduti e non già sul loro valore nominale.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo, la Re.se.co spa resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso principale parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 49 e 51, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto, palesemente errando sulla normativa applicabile per il calcolo dell’imposta di registro, peraltro in totale contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 336 del 15 luglio 1992, che l’imposta di registro fosse dovuta in misura pari allo 0,50% dell’effettivo valore venale dei crediti ceduti e non invece del loro valore nominale.

Col primo motivo di ricorso incidentale la Re.se.co spa lamenta errore in fatto e violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), b) e c), nonchè L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la CTR di Milano non ha considerato che l’avviso di liquidazione opposto era stato emesso e notificato senza le indicazioni di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2 e pertanto doveva ritenersi palesemente inesistente e non invece affetto da nullità con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..

Col secondo motivo di ricorso incidentale la Re.se.co spa lamenta errore in fatto e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la CTR di Milano erroneamente ha ritenuto che l’atto di cessione per cui è causa non avesse natura finanziaria mentre, al contrario, nella cessione di crediti era ravvisabile un’operazione di finanziamento della Re.se.co a favore del fallimento HDC rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

Col terzo motivo di ricorso incidentale la Re.se.co spa lamenta errore in fatto e violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la CTR di Milano erroneamente non ha considerato che gli accordi di cessione dei crediti e delle azioni tra Re.se.co spa e Fallimento HDC si sono perfezionati a mezzo scambio di lettere commerciali con efficacia dalla data del 25/10/2007 e pertanto la cessione era soggetta a registrazione in caso d’uso con imposta di registro in misura fissa e non proporzionale come ritenuto.

Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto, mentre deve essere respinto il ricorso incidentale.

Infatti erroneamente la CTR ha ritenuto che i crediti che la società Re.se.co spa aveva acquistato dal Fallimento HDC (nei confronti di due società ABC ed ICN) dovevano essere tassati sulla base del loro valore effettivo, trattandosi di crediti contestati aventi un valore di realizzo in sede contenziosa senz’altro inferiore al loro valore nominale.

Al contrario la Corte Costituzionale, davanti alla quale era stata sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, ha chiarito nella sentenza sopra indicata che secondo il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 46, il valore imponibile dei crediti ceduti è costituito dal loro importo, da sottoporre ad imposta di registro con aliquota proporzionale, pari al valore nominale del credito ceduto e rappresenta un criterio esclusivo che non concorre con il criterio del corrispettivo pattuito per la cessione.

La sentenza impugnata che non si è attenuta a tale principio deve quindi essere cassata mentre deve essere applicata l’imposta di registro in misura proporzionale sul valore nominale.

Per quanto sopra il ricorso principale deve essere accolto e respinto il ricorso incidentale. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della contro ricorrente stante la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi merito e condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.550,00 complessivamente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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