Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13298 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36349/2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO

90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTO PROVINCIA REGGIO

CALABRIA, QUESTURA REGGIO CALABRIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 30/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.A., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura e della Questura di Reggio Calabria, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Reggio Calabria, del 30 ottobre 2019 comunicata in pari data mediante PEC, con la quale il giudice di pace, a fronte della mancata comparizione delle parti a seguito di rinvio ad esse comunicato, ex art. 181 c.p.c., disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio. Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

La vicenda personale della parte è in questa sede del tutto irrilevante e può essere omessa, atteso che il ricorso pone esclusivamente una questione di carattere processuale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Il ricorso denuncia, come unico motivo, la falsa o erronea applicazione degli artt. 13 e 13 bis del TU Immigrazione, laddove prevedono che il decreto di espulsione emesso dal Prefetto possa essere impugnato dinanzi al giudice di pace competente, che fissa l’udienza di comparizione in Camera di consiglio, alla quale le parti hanno il diritto, ma non l’obbligo, di partecipare e dell’art. 127 c.p.p.. Sottolinea che una delle caratteristiche peculiari di questo procedimento è proprio quella di non rendere necessaria la partecipazione delle parti, delle persone interessate e dei rispettivi difensori. Segnala che questa Corte si è già pronunciata (Cass. n. 27392 del 2006) nel senso che la mancata comparizione dell’opponente non faccia venir meno l’obbligo per il giudice di pronunciarsi sul merito del provvedimento. Sarebbe quindi errato e nullo il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del procedimento emesso dal giudice di pace, in applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., e quindi del rito ordinario.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

Il provvedimento impugnato è cassato, con rinvio al giudice di pace di Reggio Calabria in persona di diverso giudicante in quanto il procedimento proposto ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 14, è caratterizzato dalla particolare speditezza e celerità del rito e dominato dal costante impulso officioso e non sottostà alle regole ordinarie sulla cancellazione ed estinzione per inattività delle parti, come già affermato con principio di diritto consolidato e di recente riaffermato da questa Corte secondo il quale “In tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1 e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere” (Cass. n. 6061 del 2019, in materia di protezione internazionale, e in precedenza Cass. 18043 del 2010 seguita da 24168 del 2010; 23915 del 2011; Cass. n. 27392 del 2006 in materia di opposizione al decreto di espulsione). Pertanto ha errato nel caso di specie il giudice del merito che a fronte della mancata comparizione delle parti a seguito di rinvio ad esse comunicato, ex art. 181 c.p.c., disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio.

4. Pertanto la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Giudice di Pace di Reggio Calabria in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per la liquidazione delle spese al Giudice di pace di Reggio Calabria in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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