Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13298 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19923-2018 proposto da:

I.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE DEFILPO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 145 presso lo

studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1416/2017 del TRIBUNALE di MATERA, depositata

il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO

VALLE, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.M.R. impugna, con due motivi, la sentenza del Tribunale di Matera, n. 01416 del 19/12/2017, che ha dichiarato inammissibile, condannandola alle spese, l’appello da ella proposto avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera e nei confronti della Liguria Assicurazioni S.p.a., in controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni riportati in un incidente stradale nel quale ella rimasta coinvolta e causato – da autovettura antagonista condotta -da G.A., il quale aveva riconosciuto la propria responsabilità sottoscrivendo la constatazione amichevole di sinistro, senza accettazione della proposta di liquidazione dei danni formulata dalla compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del G..

Resiste con controricorso Liguria Assicurazioni S.p.a.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito dell’adunanza camerale non partecipata di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ed alle parti è stato ritualmente notificato avviso di fissazione dell’adunanza camerale con allegata proposta di manifesta fondatezza del ricorso.

La parte controricorrente ha fatto pervenire, a mezzo posta, memoria in cancelleria lo stesso giorno dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare il Collegio rileva che la memoria della UnipolSai S.p.a., che ha rilevato il portafoglio assicurativo della Liguria Assicurazioni S.p.a., è pervenuta in Cancelleria il giorno 10/02/2020, e quindi dopo l’adunanza camerale, ed oltretutto è stata fatta giungere a mezzo posta.

La memoria del ricorrente, pervenuta il 10/02/2020 in relazione all’adunanza camerale fissata per il 06/07/2020, è inammissibile, in quanto irrimediabilmente fuori termine: l’art. 380 bis c.p.c., comma 2, fissa quest’ultimo in cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza non partecipata in camera di consiglio onde garantire uno spazio minimo non ulteriormente comprimibile per l’espletamento delle attività di preparazione da parte del Collegio decidente. Il rilievo d’inammissibilità comporta che nulla di quanto in essa riportato può essere nemmeno preso in considerazione. Sull’inammissibilità delle memorie ai sensi degli artt. 375 o 380 bis c.p.c. pervenute in ritardo e finanche se a mezzo posta la giurisprudenza di questa Corte è oramai costante (Cass. 10/10/2016, n. 20314; Cass. 19/04/2016, n. 7704; Cass. 31/03/2016, n. 6230; Cass., 20/10/2014, n. 22201; Cass. 04/01/2011, n. 182; Cass. 04/08/2006, n. 17726; anche dopo la novella del 2016, per la memoria ex art. 380 bis c.p.c.: Cass. 10/08/2017, n. 19988) ed il Collegio intende darvi seguito, tale modalità essendo ammessa – ex art. 134 disp. att. c.p.c. -esclusivamente per ricorso e controricorso.

Il primo motivo di ricorso deduce: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 342 e 163 c.p.c. ed afferma che nell’atto di appello era fatto riferimento anche alle questioni di merito ed implicito alle conclusioni di primo grado.

Il secondo motivo afferma nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sulle richieste contenute nell’atto di appello.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La difesa della parte ricorrente ha riportato in ricorso, virgolettandolo, l’integrale atto di appello proposto al Tribunale di Matera avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede. Dalla lettura dell’atto di appello, consentita in questa sede di legittimità trattandosi (anche) di (deduzione di) vizio procedurale, e comunque adeguatamente riportato nel corpo dello stesso ricorso di legittimità, risulta chiaramente, ad opinione del Collegio, che la I. si doleva delle omissioni di pronuncia da parte del giudice di primo grado in relazione alla mancata ammissione delle prove e della consulenza tecnica di ufficio e comunque intendeva devolvere al Tribunale, giudice di appello, sulla base di specifici motivi, sebbene non individuati singolarmente, ma agevolmente individuabili e consistenti nella mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del G. e nella erronea interpretazione delle risultanze della constatazione amichevole di sinistro, la diversa, in senso a sè favorevole, decisione della controversia.

L’atto di appello rispondeva, pertanto, ai requisiti minimi di cui all’art. 342 c.p.c., anche in relazione alla giurisprudenza formatasi dopo la modifica della norma, intervenuta nel 2012 (Cass. n. 07675 del 19/03/2019 Rv. 653027 – 01): “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senta necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergente di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata” ed oggetto anche di intervento nomofilattico, al quale solo nominalmente si è adeguata la sentenza in scrutinio (Sez. U n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 – 01).

Il giudice d’appello ha dichiarato l’impugnazione di merito inammissibile nell’insussistenza delle condizioni di legge, essendosi limitato ad una superficiale disamina dell’atto.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto accolto.

Il secondo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, anche per le

spese di questo giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera, in diversa composizione.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Matera, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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