Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13297 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 17/06/2011), n.13297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18251/2006 proposto da:

DUOMO GPA SRL in persona del legale rappresentante e Amministratore

unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO Pietro, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE GESU’ BAMBINO (ENTE

ECCLESIASTICO), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2,

presso lo studio dell’avvocato MERLINI Paolo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MERLINI MASSIMO, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI FANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2006 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 17/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che deposita

n. 2 cartoline verdi e chiede l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MERLINI PAOLO, che si riporta alla

memoria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Duomo GPA s.r.l. (società iscritta all’albo dei soggetti abilitati alla gestione, in regime di concessione, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti locali) propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento ICI per gli anni 1998/2002, la C.T.R. Marche, in riforma della sentenza di primo grado, annullava gli avvisi opposti, rilevando che la costituzione della società in giudizio aveva sanato l’ipotetico vizio della notifica degli atti introduttivi (dovendo peraltro solo il Comune di Fano essere necessariamente chiamato in giudizio quale soggetto titolare del diritto impositivo) e, nel merito, che l’Istituto era in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per godere dell’esenzione ICI in relazione all’immobile oggetto della controversia.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 55, art. 101 c.p.c. e D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 52, la ricorrente sostiene che l’affidamento, in regime di concessione, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti locali ad uno dei soggetti iscritti nel previsto albo comporta che il concessionario subentra al Comune in tutte le controversie che riguardano la legittimità degli atti adottati nell’esercizio del pubblico servizio affidato in concessione dall’ente locale, e che pertanto doveva essere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo non notificato al concessionario ma solo al Comune concedente.

La ricorrente aggiunge che l’intervento in causa della società concessionaria non poteva, a differenza di quanto ritenuto dai giudici d’appello, comportare alcuna sanatoria, non vertendosi in ipotesi di nullità della notifica, bensì di totale mancanza di essa.

Il motivo è innanzitutto inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto che lo conclude, col quale si chiede a questo Collegio di dire “se il concessionario del servizio di accertamento e riscossione di una entrata tributaria di un ente locale sia parte del processo dinanzi alle commissioni tributarie e se il ricorso avverso un atto da lui emesso debba essergli notificato a pena di inammissibilità”.

Il suddetto quesito risulta infatti astratto ed inidoneo a svolgere la propria funzione, che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, nonchè privo di specificità in relazione alla corrispondente ratio decidendi della sentenza impugnata e tale da non esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo (v. tra le altre cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009).

Più in particolare, occorre ancora osservare che il quesito risulta privo delle informazioni necessarie a consentire a questa Corte di formulare una risposta utile ai fini della decisione della controversia.

In proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, nel caso in cui manchi del tutto o sia inesistente la notifica dell’atto introduttivo del giudizio ovvero dell’atto di impugnazione, l’eventuale costituzione dei soggetto legittimato ha efficacia sanante, sia pure soltanto ex nunc, e pertanto l’inammissibilità del ricorso è esclusa se la costituzione intervenga tempestivamente (v. tra le altre, Cass. nn. 358 del 2005, 1123 del 2009; 8377 del 2009; 26321 del 2010), con la conseguenza che la ricorrente, per consentire a questa Corte di pronunciarsi sul quesito con una risposta utile alla definizione della controversia, avrebbe dovuto precisare nel quesito medesimo se il concessionario si era comunque costituito in giudizio difendendosi anche nel merito e se la costituzione era stata tempestiva o comunque sia intervenuta a sanare il ricorso prima dello spirare di eventuali termini di decadenza.

Col secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 111 Cost. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè “nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione”, la ricorrente sostiene che i giudici d’appello avevano affermato che sussistevano i requisiti oggettivi e soggettivi perchè l’Istituto beneficiasse dell’esenzione ICI sull’immobile oggetto di controversia, ma avevano omesso di evidenziare l’iter logico giuridico che aveva condotto all’accoglimene dell’appello.

La censura è inammissibile innanzitutto perchè non viene indicato il vizio denunciato, nè l’individuazione del suddetto vizio è possibile alla luce di quanto affermato nell’epigrafe del motivo, dalla quale risultano elementi non idonei, per la loro contraddittorietà, alla identificazione del vizio denunciato, posto che in essa, come sopra evidenziato, si deduce violazione dell’art. 111 Cost. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè “nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione”.

In proposito, è sufficiente evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata delimitato dai motivi di ricorso, in cui il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con limitata elasticità dal legislatore, con conseguente necessità di una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (v.

tra le altre Cass. n. 18202 del 2008).

Peraltro, ove col motivo in esame si sia inteso denunciare un error in procedendo (come sembrerebbe doversi desumersi dalla deduzione di nullità della sentenza e di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36), il motivo sarebbe innanzitutto inammissibile per omessa formulazione del quesito di diritto, richiesto espressamente dall’art. 366 bis c.p.c., anche nell’ipotesi in cui si denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

E’ vero che, secondo la recente giurisprudenza di questo giudice di legittimità, nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e fondato sull’esistenza di errores in procedendo, la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., non è necessaria e neppure configurabile quando l’inosservanza delle regole processuali abbia dato luogo ad un mero errore di fatto ed alla Corte di cassazione si chieda soltanto di riscontrare, attraverso l’esame degli atti di quel processo, la correttezza (o meno) dell’attività compiuta (v. Cass. n. 19558 del 2009), ma è anche vero che, secondo la stessa sentenza citata, la formulazione del quesito di diritto è invece necessaria se la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto e che, nella specie, non si tratta di verificare la sussistenza di un mero errore di fatto ma di valutare giuridicamente la motivazione esposta in sentenza (o eventualmente la sua mera apparenza) alla luce della norma citata (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) formulando in proposito un principio di diritto.

Ove invece col motivo in esame si sia inteso censurare la sentenza impugnata per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (come sembrerebbe doversi desumere dalla deduzione di omissione e insufficienza della motivazione), la censura sarebbe in ogni caso inammissibile perchè carente in relazione alla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma della quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), la società sostiene che i giudici d’appello avevano errato nel ritenere la sussistenza nella specie del presupposto oggettivo dell’esenzione, non avendo considerato che, secondo le risultanze catastali, ben sette delle nove unità immobiliari in questione erano iscritte come civili abitazioni, e le altre due rispettivamente nella categoria relativa alle rimesse e ai depositi e che pertanto dette unità immobiliari non potevano essere destinati esclusivamente all’attivirà didattica.

La censura è inammissibile innanzitutto per inadeguatezza del quesito di diritto che conclude il motivo, col quale si chiede a questo Collegio di dire “se spetti l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), agli immobili di proprietà di un ente ecclesiastico destinati all’attività didattica e a residenza e come tali accatastati”.

Il quesito risulta infatti astratto ed inidoneo ad adempiere alla propria funzione, che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, nonchè privo di specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e tale da non esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo (v. tra le altre Cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009).

Inoltre, è da rilevare che il quesito in esame è fondato su presupposti in fatto (destinazione delle unità immobiliari de quibus anche come residenza ed accatastamento delle medesime come residenza) che dalla sentenza impugnata non risultano nè accertati nè pacifici, laddove, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, deve ritenersi inammissibile il motivo corredato da un quesito proposto in maniera da involgere una “quaestio facti” (v.

Cass. n. 23860 del 2008).

E’ peraltro da rilevare che nella sentenza impugnata la questione dell’accatastamento delle unità immobiliari de quibus non risulta neanche prospettata, onde la ricorrente avrebbe dovuto precisare se e quando tale questione era stata precedentemente posta e se e quando era stata prodotta documentazione attestante l’accatastamento delle suddette unità immobiliari.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.300,00 di cui Euro 1.100,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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