Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13296 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16767-2018 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

FILIBERTO, 109, presso lo studio dell’avvocato PARIDE SFORZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO PONZIANI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE N. 87, presso la sede legale

aziendale, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO

GAMBARDELLA, EGIDIO MAMMONE, GIUSEPPE FRATIO;

– controricorrente –

contro

C.M., ICON LASER EYE CENTER SRL, GENERALI ITALIA SPA

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1594/2018 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VALLE

CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DITITTO

G.I. impugna, con atto affidato a tre motivi, la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 01594/2018 del 12 marzo 2018, che, aderendo alla decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento danni conseguenti agli interventi di chirurgia oculistica ai quali egli si era sottoposto dal 3 dicembre1998 in poi, effettuati dal Dott. C.M. presso l’Ospedale San Camillo Forlanini e la Icon Laser Eye Center S.r.l.;

resiste con controricorso l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini;

C.M., la S.r.l. Icon Laser Eye e la Generali Assicurazioni S.p.a. sono rimasti intimati;

tanto premesso il Collegio.

ritenuto che è preliminare la verifica di procedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

ritenuto che al ricorso non risulta allegata, e comunque non è stata depositata, in osservanza del disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, copia della sentenza impugnata notificata (potendosi affermare che la sentenza è stata notificata al G. in quanto ciò risulta dall’affermazione di cui alla prima pagina, ultimo rigo, del ricorso);

ritenuto che (Cass. n. 06706 del 15/03/2013 Rv. 625488 – 01): “qualora risulti – in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ovvero in base alle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente (ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2), la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se costui abbia ottemperato all’onere, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal medesimo art. 369 c.p.c., comma 1, verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell’osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso che l’accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso” e (Sez. U n. 09005 del 16/04/2009 Rv. 607363 – 01) che: “La previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.”;

ritenuto, pertanto, che la mancata produzione dell4a copia notificata della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso; neppure soccorrendo Cass. 17066/13 per l’intervallo tra pubblicazione sentenza e notifica ricorso;

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e 1 tenuto conto del valore della causa e dell’attività defensionale, sono liquidate come da dispositivo;

ritenuto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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